Non financial information, Consob avvia la consultazione
di Vitaliano D'Angerio
3' di lettura
Investitori e consulenti del settore «sostenibilità» lo attendevano da tempo. Oggi è apparso sul sito della Consob il documento di consultazione, 27 pagine (c’è tempo fino al 22 settembre per i pareri), che regolamenta l’applicazione delle non financial information, le informazioni che dall’anno prossimo dovranno essere inserite nella relazione di gestione (o in una relazione distinta) da parte dei cosiddetti «enti di interesse pubblico rilevanti». Gli enti in questione (Eipr) sono quelli che hanno un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura di bilancio, hanno o un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro o un totale ricavi netti di 40 milioni. Fra questi Eipr vi sono banche, assicurazioni, imprese di riassicurazione, società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni; e quindi non solo società quotate ma anche aziende che emettono bond o altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati europei.
Sei articoli
Il documento Consob si compone di sei articoli e di una lunga premessa (23 pagine) in cui vengono approfonditi alcuni punti soprattutto in relazioni agli
organi di revisione e di controllo. In particolare viene specificato il concetto di «materialità» o di rilevanza in base al quale bisogna «selezionare le informazioni da fornire nella dichiarazione di carattere non finanziario (Dnf)». Quindi? «La descrizione dell’attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti sui temi socio-ambientali va fatta solo con riferimento a quei temi che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa». Da segnalare: nel documento Consob viene specificato che la Dnf non dovrà essere sottoposta al voto dell’assemblea.
Controlli e verifiche
Ampio spazio viene dato da Consob al ruolo dei sindaci e dei revisori. I primi in particolare, per quanto riguarda i risultati e gli impatti dei temi di natura non finanziaria (ambientali, sociali, rispetto dei diritti umani ecc.) hanno il compito di vigilanza sulla «conformità alla legge della Dnf e sulla sua completezza» che si
concretizza «principalmente in un’attività di vigilanza sull’adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario». Nel decreto di recepimento della direttiva Ue, all’articolo 3 comma 10, vi sono specifici compiti di controllo anche per il revisore legale del bilancio che «verifica l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione» ed esprime «un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal … decreto … e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione utilizzate».
Relazione e principio di economicità
Si è già detto che il documento non finanziario può essere inserito nella relazione di gestione o in relazione distinta. Consob segnala che nel decreto viene prevista la possibilità di rinviare ad altre fonti informative (sezioni della
relazione di gestione, altre relazioni pubblicate a norma di legge, siti internet) al fine di integrare e completare la Dnf ma solo con l’obiettivo dell’economicità e fruibilità dell’informazione obbligatoria. Viene escluso il ricorso alla «tecnica del rimando» ove tale modalità impedisca una comprensione chiara e organica dell’attività di impresa. Le società non quotate potranno in una prima fase utilizzare la Pec per comunicare con Consob; e sempre le non quotate potranno affiancare al deposito della Dnf presso il registro delle imprese anche la pubblicazione della stessa sul sito internet ma nel menù principale dovranno avere un’apposita sezione denominata “Sostenibilità”.
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