Non solo assegni di vecchiaia, il diritto copre anche il sostegno
di Francesco Nariello
3' di lettura
Dalle provvidenze straordinarie al sostegno economico per particolari situazioni di necessità, fino ai contributi per le spese di assistenza domiciliare o di ospitalità presso case di riposo. Le misure delle Casse previdenziali che riguardano i coniugi - e che si estendono, quindi, ai componenti delle unioni civili - non si limitano al diritto alla pensione di reversibilità a favore dei superstiti, ma si articolano su più fronti.
Per i consulenti del lavoro, ad esempio, Enpacl prevede esplicitamente che vengano estese alle parti unite civilmente anche le disposizioni riferite alle provvidenze straordinarie.
Indennità una tantum
Si tratta, nello specifico, di indennità una tantum che il consiglio di amministrazione dell’ente può corrispondere (determinandone la misura) - a iscritti, al coniuge e ai titolari di pensione di reversibilità - in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità indicate nel regolamento e derivanti, tra l’altro, da: calamità naturali; malattie, infortuni e situazioni che provochino particolare disagio economico; decesso dell’iscritto o del pensionato quando comporti uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da comprometterne le minime esigenze di sussistenza. L’entità della provvidenza - non superiore a 10 volte l’importo del contributo soggettivo minimo vigente al momento della delibera di concessione dell’aiuto - è determinata dal Cda di Enpacl.
Gli imprevisti nel bilancio familiare
La Cassa di previdenza dei commercialisti include - tra le disposizioni regolamentari valide in caso di matrimonio e applicabili in automatico anche alle unioni civili - «interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare» il contributo è riconosciuto al verificarsi di condizioni particolari, come eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare, interruzione dell’attività professionale di almeno 3 mesi per malattia o infortunio, decesso dell’iscritto o del pensionato che determina gravi difficoltà economiche al coniuge o ai figli superstiti. La misura dell’aiuto è determinata dal Cda dell’ente, mentre il contributo deve essere richiesto, generalmente, entro due anni dall’evento.
L’assistenza domiciliare
Tra le altre forme di sostegno previste da Cnpadc, di cui possono usufruire anche le persone unite civilmente, c’è il contributo per le spese di assistenza domiciliare - prestata da personale infermieristico o collaboratori domestici a persone non autosufficienti -, con un massimo mensile, erogabile per 12 mesi, di 600 euro.
A completare il quadro ci sono i contributi per le onoranze funebri e per l’ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti. In tutti questi casi i contributi possono essere richiesti in base a requisiti reddituali, a condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superi il limite di reddito fissato dal consiglio di amministrazione per individuare lo stato di bisogno.
Far fronte al disagio economico
Anche la Cassa del Notariato prevede, tra le misure assistenziali, la concessione di sussidi economici a notai in esercizio o in pensione e, in loro mancanza, ai congiunti (coniuge e parenti entro il secondo grado) aventi diritto a pensione - e dunque, in automatico, anche all’unito civilmente - in casi meritevoli di soccorso o intervento, previo accertamento delle condizioni di disagio economico (alcune ipotesi, a scopo indicativo, sono elencate nel regolamento). Importi e modalità del sussidio sono determinati di volta in volta dall’ente.
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