Norma su impugnazioni civili non retroattiva
La riforma vale per i giudizi con parti civili costituite dopo il 30 dicembre 2022
di Patrizia Maciocchi
1' di lettura
La norma della riforma Cartabia sulle impugnazioni per i soli interessi civili si applica solo ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile ci sia stata dopo il 30 dicembre 2022. La Sezioni unite della Cassazione (sentenza 38481) hanno depositato ieri le motivazioni con le quali hanno escluso la retroattiva della parte di riforma del processo penale dedicata alle impugnazioni ai soli effetti civili. Una decisione anticipata con un’informazione provvisoria (si veda il Sole 24 Ore del 29 maggio 2023) con la quale il Supremo collegio ha risolto il contrasto, che aveva spaccato la giurisprudenza sull’applicabilità dell’articolo 573, comma 1 bis del Cpc a tutti i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore del Dlgs 150/2022 e dunque il 30 dicembre 2022, o solo a quelli proposti nei confronti di sentenze pronunciate dopo. Le Sezioni unite prendono così le distanze dalla tesi dell’immediata applicazione della norma a tutte le impugnazioni comunque pervenute in Corte d’Appello o alla Suprema corte dopo l’entrata in vigore della riforma. Indirizzo che trascura il decisivo segno di cambiamento rappresentato dall’attribuzione della decisione sull’impugnazione non più al giudice penale ma al giudice di appello civile o alla sezione civile della Cassazione. E ignora l’incidenza che la novità sulle ragioni di affidamento dell’impugnante originate dall’assetto precedente.
La lettura testuale della norma, seguita dal Supremo collegio, porta invece a prendere atto del cambio di passo rispetto al quadro pregresso nel quale anche l’impugnazione ai soli fini civili era comunque destinata a passare per il giudice penale anche quando i profili di sua competenza erano esauriti.
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