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Questo articolo è stato pubblicato il 06 agosto 2012 alle ore 09:25.
Dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, qualora sorga l'obbligo a carico di un coniuge di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, il primo avrà diritto a dedurre dal reddito un importo di pari ammontare (lettera c, comma 1, articolo 10 del Tuir), che costituirà, per il secondo, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (lettera i, articolo 50 del Tuir).
La norma ammette la deduzione a condizione che ciò risulti statuito dal magistrato; l'assegno deve avere cadenza periodica (mensile, plurimensile), mentre, se è stabilito in unica soluzione (pur con pagamento frazionato in più rate), perde la valenza di onere fiscale (ordinanza della Corte costituzionale 383/2001, circolare 50/E/2002).
Sono deducibili sia gli adeguamenti dell'assegno (sempre disposti dal magistrato, risoluzione 448/E/ 2008) che gli importi arretrati. Il percettore, tuttavia, non potrà assoggettarli a tassazione separata (nota del ministero delle finanze 984/1997). Nella dichiarazione dei redditi il coniuge erogante deve, a pena del disconoscimento dell'onere, indicare il codice fiscale del coniuge percipiente (articolo 1, comma 63 della legge 296/2006).
La deduzione è ammessa solo in relazione all'assegno di mantenimento del coniuge e non anche del figlio; in caso di mancata distinzione nel provvedimento giudiziale, il beneficio fiscale viene riconosciuto al 50% (articolo 3 del Dpr 42/1988). Infine, gli assegni per qualsiasi motivo non deducibili dal coniuge che li eroga non saranno neppure imponibili nei confronti di quello che li consegue.
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo IV - Redditi di lavoro dipendente
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