Nulle le nozze se la moglie è omosessuale
La sentenza del tribunale ecclesiastico può essere delibata dallo Stato italiano anche se il matrimonio è durato dieci anni e ci sono tre figli
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
Sì all’annullamento delle nozze se la moglie è omosessuale. La sentenza ecclesiastica, che passa un colpo di spugna sul matrimonio, può essere “recepita” anche dallo Stato italiano, malgrado l’unione, arricchita dalla nascita di tre figli, durata più di 10 anni. La Cassazione (sentenza 7923) ha respinto il ricorso del procuratore generale della Suprema corte, secondo il quale, la Sacra rota si era mossa «tra giudizio e pregiudizio» valorizzando il presunto cambio di rotta nell’orientamento sessuale della signora. Per il Pg, infatti, il tribunale ecclesiastico avrebbe considerato nulle le nozze, in virtù della “malattia” della ex moglie che minava il suo consenso.
L’ordine pubblico
La delibazione di quel verdetto per il ricorrente, sarebbe in contrasto con l’ordine pubblico interno e internazionale per quanto riguarda il diritto di vivere liberamente la vita sessuale de affettiva sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per il Pg una sentenza “discriminatoria”. Non sono d’accordo i giudici che, nel respingere la tesi della Procura, hanno escluso di inviare il caso alla Corte europea dei diritti umani, non trovando elementi di discriminazione. La Cassazione - pur ribadendo la validità dell’orientamento, affermato a Sezioni unite, secondo il quale va esclusa la nullità delle nozze durate almeno tre anni - ha sottolineato che la moglie, parte in causa, é rimasta contumace nel giudizio e non si é lamentata dell’esito.
Le obiezioni del Pg
Inutile l’obiezione del Pg, secondo il quale la contumacia non va sempre letta come disinteresse per il risultato della controversia. Mentre il diritto alla vita privata e familiare della ex moglie, ha bisogno «della tutela officiosa del giudice o almeno del Pg, custode dei diritti spiccatamente pubblicistici del procedimento di delibazione». In più, spesso - ha ragomentato il Pg - dietro la contumacia, si nasconde il soggetto più debole, anche economicamente. Argomenti che non passano, a fronte della mancanza di reazione della moglie. La Suprema corte ha considerato «non in contrasto con i principi dell'ordine pubblico italiano» il verdetto del tribunale ecclesiastico che ha ritenuto la donna incapace ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Il Codice civile italiano
Per i giudici di legittimità l’annullamento è in linea con l’articolo 123 del Codice civile sulla “simulazione” che scatta quando i coniugi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi imposti dal matrimonio. Ed è questo il caso perché la Cassazione nega che la sentenza ecclesiastica si sia basata solo sull’omosessualità della moglie. Nel giudizio della Sacra rota hanno pesato anche le riserve del marito sull’indissolubilità del vincolo. La signora avrebbe manifestato con gli anni «una crescente insofferenza per la vita coniugale». Per i giudici non è necessario neppure il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
loading...