Nuovo processo fiscale, il debutto è a tappe
Cambio di nome per le commissioni tributarie e prova testimoniale scritta. Al via la definizione agevolata delle liti in Cassazione. Le altre scadenze
di Laura Ambrosi, Antonio Iorio
I punti chiave
3' di lettura
Dal 16 settembre le commissioni tributarie provinciali e regionali diventano rispettivamente corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per i ricorsi notificati alla controparte da questa data, inoltre, il giudice tributario potrà ammettere la prova testimoniale nel processo. Sono queste alcune delle numerose novità introdotte dalla legge 130/2022, concernente la riforma della giustizia tributaria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 1° settembre scorso.
Molte disposizioni, peraltro, non entrano in vigore immediatamente ma secondo una precisa cadenza prevista dalla legge.
Ma vediamo, in concreto, il calendario delle novità.
Subito in vigore le disposizioni sulla prova testimoniale
Oltre al cambio di denominazione per le attuali commissioni tributarie, entrano subito in vigore le disposizioni sulla prova testimoniale.
Infatti, per i ricorsi notificati alla controparte dal 16 settembre il giudice potrà ammettere la prova testimoniale in forma scritta. In dettaglio, se lo ritiene necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme previste dall’articolo 257-bis del Codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Di immediata operatività anche la maggiorazione delle spese di giudizio del 50% qualora una delle parti o il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, se il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta.
I giudici tributari, inoltre per i ricorsi notificati dal prossimo 16 settembre, e soggetti a reclamo, potranno proporre di loro iniziativa una proposta di conciliazione.
Altre scadenze di rilievo sono poi legate alla nuova definizione delle liti pendenti in Cassazione.
La domanda dovrà essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e quindi entro il 14 gennaio 2023, ma essendo sabato, il termine dovrà essere prorogato al successivo lunedì 16. Resta da chiarire a questo proposito quali atti rientrano, in quanto la norma fa riferimento alle controversie pendenti al 15 luglio 2022, poi però precisa che per controversie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione sia stato notificato entro la «data di entrata in vigore della presente legge» (e quindi il 16 settembre 2022).
Dal 2023 operativi gli uffici ispettivo e massimario nazionale
Per i ricorsi notificati dal prossimo anno invece, se riguardano controversie fino a 3mila euro di valore, subentra la competenza del giudice monocratico in primo grado.
Sempre dal 1° gennaio 2023 diventa operativa l’istituzione, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dell’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale.
Poi, per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023 tutte le udienze monocratiche e di sospensiva si tengono da remoto. Le altre udienze, invece, si terranno da remoto se lo chiederanno tutte le parti.
Cessazione dall’incarico
A partire dal prossimo anno inizia il percorso graduale verso l’abbassamento a 70 anni dell’età per la cessazione dall’incarico. Il 1° gennaio 2023 usciranno i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che hanno compiuto 74 anni entro il 31 dicembre 2022, o cesseranno durante l’anno al compimento dei 74 anni. Le uscite proseguiranno negli anni successivi, con la riduzione progressiva dell’età, fino a giungere al 1° gennaio 2027, quando tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria cesseranno dall’incarico a 70 anni.
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