ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùIl quesito del Lunedì

Oltre i 400mila euro scatta il disco rosso alla contabilità semplificata

Nel caso descritto, di ricavi derivati da sole prestazioni di servizi, dato il superamento della soglia prevista dalla norma, è necessario applicare il regime ordinario a partire dal 2022

di Stefano Mazzocchi

Fisco, vacanze finite. Lunedi' cassa per 168 scadenze

2' di lettura

Domanda. Una tipografia artigiana con cinque dipendenti ha superato, nel 2021, 400mila euro di volume d'affari e, di conseguenza, ritengo che per il 2022 debba passare alla contabilità ordinaria. Il cliente, però, è dubbioso, adducendo il fatto che il precedente consulente aveva tenuto la contabilità semplificata pur con un volume d'affari superiore ai 400mila euro. Vorrei sapere se effettivamente occorre applicare il regime ordinario oppure no.
G.M. - Venezia

Risposta. Con la circolare 11/E/2017, l'agenzia delle Entrate ha chiarito, con riferimento all'articolo 18, comma 1, del Dpr 600/1973, che possono avere accesso al regime di contabilità semplificata, a decorrere dall'anno successivo, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex articolo 55 del Tuir (Dpr 917/1986), le imprese familiari e aziende coniugali, le Snc e Sas, le società di armamento e le società di fatto, gli enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del Tuir «percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività». Nel caso in cui vengano svolte contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, ai fini dell'ammissione alla contabilità semplificata:
– se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi (limite di 700mila euro);
– se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati occorre far riferimento al limite relativo all'attività prevalente.
In particolare, se l'attività prevalente consiste in:
– prestazione di servizi, il limite di ricavi è di 400milaeuro;
– altre attività, il limite dei ricavi è di 700mila euro.
Ne deriva che, nel caso descritto dal quesito, nel caso di ricavi derivati da sole prestazioni di servizi, dato il superamento della soglia di ricavi prevista dalla norma, è necessario applicare il regime ordinario a partire dal 2022.

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Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 22 agosto.

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