ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùVia libera definitivo della Camera

Omicidio nautico e lesioni gravi o gravissime in mare: ecco cosa prevede la nuova legge

Pene parificate a quelle commesse al volante: introduzione nell’ordinamento di nuovi reati

di Nicoletta Cottone

Aggiornato il 20 settembre alla ore 12.15

Incidente Amalfi, procuratore: "Si indaga per omicidio e naufragio colposo"

5' di lettura

É legge la stretta sugli incidenti nautici. L’Aula di Montecitorio ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge che introduce nel nostro ordinamento giuridico i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche. In pratica le pene vengono allineate alla disciplina sulla circolazione stradale. Le pene possono arrivare a 18 anni di reclusione per omicidio nautico plurimo. Il testo - primo firmatario il presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, Alberto Balboni (Fdi) - era già stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Fontana ha ricevuto i genitori di una delle vittime della tragedia sul lago di Garda

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricevuto a Palazzo Montecitorio la mamma e i familiari di Umberto Garzarella, una delle due vittime dell’incidente nautico avvenuto lo scorso 19 giugno sul Lago di Garda.

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Balboni: finora per l’omicidio nautico si rischiavano pene ridicole

«É una proposta di legge che non ha altro scopo che trattare in modo uguale situazioni uguali. Con l’omicidio stradale - ha dichiarato al Sole 24 Ore il senatore Alberto Balboni - si rischiano fino a 18 anni di carcere se uno fugge senza soccorrere ed è in stato di ebbrezza. Invece per l’omicidio nautico fino a mercoledì prossimo si rischiavano pene ridicole perchè si applicavano le regole dell’omicidio semplice, che è punito in maniera estremamente più lieve. E non si capisce il perché. É chiaro che non si risolve tutto con le pene, ma è sicuramante un deterrente». Il senatore Balboni ha ricordato che la proposta di legge era già stata approvata al Senato nella scorsa legislatura e doveva andare alla Camera il giorno dopo la crisi di governo. «Purtroppo è stato travolto tutto il lavoro fatto. Ho ripresentato il progetto di legge in questa legislatura, che al Senato ha goduto di una corsia preferenziale in quanto già licenziato in un ramo del Parlamento nella legislatura precedente. Siamo stati velocissimi, poi è andato alla Camera dove ci sono stati degli intasamenti di calendario e ora siamo in dirittura d’arrivo».

Pellicini: deterente perché gli incidenti non accadano più

«La legge, voluta dal senatore Balboni di Fdi - ha detto al Sole24Ore il relatore Andrea Pellicini (Fdi) - ha il principale scopo di fungere da deterrente perchè fatti del genere non accadano più. Visto il continuo e positivo sviluppo della nautica e della cantieristica, le istituzioni hanno il dovere di diffondere fra gli appassionati la cultura dell navigazione icura e rispettosa delle regole fondamentali di prudenza». Pellicini ha ricordato che il mondo delle barche «è unico e speciale. Il modo migliore di amarle è quello di condurle con prudenza e rispetto del prossimo e dell’ambiente». La necessità di inasprire la normativa è nata ancor prima dei gravi incidenti che hanno funestato il Paese, come quello del 19 giugno 2021 in cui un motoscafo condotto da due tedeschi sotto l’effetto di alcool travolse e uccise Greta Nedrotti di 25 anni e Umberto Garzanella di 36 anni. Un incidente che precedette di pochi giorni quello del 25 giugno 2021 sul lago di Como, dove un motoscafo guidato da una turista belga uccise Luca Fusi, 22 anni, studente della Bocconi.

Omicidio nautico punibile con la reclusione da due a sette anni

Viene sostituito l’articolo 589-bis del codice penale, che attualmente riguarda solo il reato di omicidio stradale. Viene stesa la disciplina contenuta anche all'omicidio nautico, creando una nuova fattispecie penale. La morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integra un’ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da due a sette anni.

Se il conducente è in stato di ebrezza pene da otto a 12 anni in caso di omicidio

Chi conduce una imbarcazione da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Ai riferimenti normativi sullo stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope contenuti nel codice della strada vengono affiancati gli analoghi riferimenti contenuti nel codice della nautica da diporto. Pena più mite (reclusione da 5 a 10 anni) se l’omicidio viene cagionato da un conducente che non eserciti attività commerciale, su cui sia rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro.

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Pene più severe per la navigazione commerciale

Analogamente a quanto avviene nel codice della strada per gli autotrasportatori sono previste in mare pene più severe. In caso di omicidio colposo nello svolgimento di attività di navigazione commerciale: reclusione da otto a 12 anni, anche se in presenza di un tasso alcolemico inferiore proprio in virtù del fatto che lo stato di ebbrezza viene rilevato nell'esercizio di un'attività professionale.

Per omicidio plurimo fino a 18 anni

Per omicidio plurimo o omicidio e lesioni a una o più persone è prevista una pena per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo (fino a un massimo di18 anni).

Pene aumentate se il conducente non ha la patente nautica

Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, se prescritta, o con patente sospesa o revocata o nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e il mezzo risulti sprovvisto di
assicurazione obbligatoria.

L’aggravante speciale in caso di fuga del conducente

Scatta una aggravante speciale in caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che trova ora applicazione anche al caso di omicidio nautico. La norma prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni.

Il reato per lesioni gravi e gravissime

Viene estesa l’autonoma fattispecie di reato di lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Per lesioni in mare ipotesi di reato colposo punibile con la reclusione da 3 mesi a 1 anno in caso di lesioni gravi e da 1 a 3 anni nel caso in cui le lesioni procurate siano gravissime.

Le pene aumentano in caso di stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di droghe

Vengono estese le previsioni del Codice della strada a chiunque, conducendo un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime a una persona, stabilendo che sia punito, rispettivamente, con la reclusione da 3 a 5 anni e da 4 a 7 anni. Stesse pene per i conducenti di unità da diporto ai fini commerciali che scattano anche con tasso alcolemico inferiore. Pene più miti (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime) se le lesioni sono cagionate da un conducente con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro che non eserciti attività commerciale.

Pene più severe se non si possiede la patente nautica

Pene previste per lesioni gravi e gravissime aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Si estende al conducente di un'unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi: è previsto che, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché tale pena non superi gli anni 7 di reclusione.

Quando scatta l’arresto obbligatorio in flagranza

Viene estesoall’omiciido nautico l’arresto obbligatorio in flagranza, già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente. Non si procede
all’arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si è immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi. Esteso anche al settore nautico l’arresto facoltativo in flagranza per lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

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