Cassazione

Omicidio stradale, solo l’imprevedibile salva il conducente

La Suprema Corte con due sentenze torna sull’obbligo del conducente dell'auto di tenere conto dei comportamenti altrui

di Patrizia Maciocchi

Aumentano incidenti stradali, ma diminuiscono vittime

3' di lettura

Il conducente dell’auto deve essere non solo in grado di padroneggiare il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le imprudenze altrui. Con il solo limite dell’imprevedibilità degli eventi in grado di escludere la colpa. La Cassazione (sentenza 121) torna sui comportamenti che gli automobilisti devono avere per evitare la responsabilità. E sottolinea che per questo risultato non basta l’imprudenza di altri automobilisti o dei pedoni.

«Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili - si legge nella sentenza - la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente».

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Il fatto
I giudici confermano così la condanna, con sospensione della pena, per omicidio colposo per un camionista, che all’alba in autunno, con la visibilità garantita dai fari, non era riuscito ad evitare un automobilista che gli aveva tagliato la strada. La suprema corte ricorda come in passato, sempre con lo stesso principio, sia stata confermata la condanna di un automobilista che «aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa, in ossequio all’obbligo di precedenza”.

Non basta il semaforo verde
Sulla stessa base, la Cassazione aveva affermato che «anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraversare, in quanto il conducente, favorito dal diritto di precedenza non deve comunque abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa». E che «l’obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra», in modo da potersi fermare se necessario. Nello specifico l’autista del furgone viaggiava a 90 chilometri all’ora malgrado il limite fosse di 60.

La distanza di sicurezza
E la Cassazione è costretta a sottolineare che il conducente è obbligato a moderare la velocità in base alle caratteristiche dell’auto e alle condizioni ambientali, non solo per controllare sempre il mezzo ma anche per prevenire l’impudenza di terzi. Ma la velocità non è ovviamente il solo elemento di rischio. La Suprema corte, sempre nello stesso giorno con la sentenza 117, conferma la condanna di un automobilista considerato responsabile dell’omicidio colposo di una donna che aveva attraversato la carreggiata da sinistra rispetto alla direzione dei veicolo. La signora era stata investita da una prima auto malgrado il conducente, che viaggiava nei limiti, avesse prontamente frenato.

Il disorientamento per il comportamento del pedone
Un comportamento diligente che non è bastato ad evitare la morte della donna sbalzata sul cofano e poi travolta dalla macchina per effetto del tamponamento della macchina dietro che, troppo vicina, non aveva potuto evitare la collisione con il veicolo che la precedeva. Inutilmente l’imputato aveva fatto presente la contemporaneità degli urti, ma, soprattutto la situazione di totale incertezza provocata dal comportamento anomalo del pedone, che aveva attraversato prima con passo normale poi di corsa. Ma per i giudici il comportamento del pedone non può essere considerato causa esclusiva di un evento che la condotta colposa del ricorrente aveva comunque contribuito a causare l’incidente. Per i giudici il guidatore del veicolo davanti aveva tenuto una condotta e una velocità adeguata, mentre il comportamento del pedone era stato imprevedibile. Diversa la situazione dell’imputato al quale viene attribuita la causa del sinistro perché non teneva una distanza prudente.

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