Operatori chiamati a tenere traccia dei dati
Le indicazioni Ocse e Fatf sulle informazioni per cui va garantita la trasparenza in vista di controlli-
di Valerio Vallefuoco
3' di lettura
Il Gafi-Fatf (acronimi rispettivamente di Gruppo di azione finanziaria internazionale e Financial action task force), organismo intergovernativo nato in ambito Ocse nella sua azione di protezione del sistema finanziario globale contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, si è concentrato sull’emanazione di modifiche alle raccomandazioni in precedenza emanate, per specificare l’applicabilità delle stesse al settore delle attività finanziarie concernenti i «virtual assets». Il Gafi ha evidenziato come i virtual assets possano essere strumentalizzati per porre in essere operazioni di investimento suscettibili di integrare gli estremi dell’attività di riciclaggio e possano portare quindi a ipotesi di finanziamento del terrorismo.
La definizione di valuta digitale
La valuta digitale è stata definita come una «rappresentazione di valore che può essere negoziata o trasferita e può essere utilizzata per pagamenti o finalità di investimento». Viene poi data un’ulteriore definizione in negativo poiché viene specificato che «la valuta digitale non include la rappresentazione virtuale di valute aventi corso legale, valori e altri beni finanziari che sono già trattati nelle raccomandazioni Fatf».
Il prestatore di servizi
Si è inoltre specificato che gli Stati dovrebbero considerare le valute digitali come «patrimoni», «fondi», «fondi e altre attività» o altri «corrispondenti valori». Accanto questa definizione è strettamente collegata la definizione del soggetto prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta digitale poiché destinatario di un corredo stringente di obblighi prudenziali e giuridici che mirano a prevenire possibili comportamenti costitutivi di riciclaggio di danaro. Il Gafi-Fatf lo definisce come qualsiasi persona fisica o giuridica che non è coperta da nessuna raccomandazione, e che come attività conduce una o più delle seguenti operazioni: scambio tra valute digitali e valute aventi corso legale; scambio tra una o più forme di valute digitali ; trasferimento di valute digitali; custodia e/o amministrazione di valute digitali o strumenti che permettono il controllo su valute digitali; partecipazione e fornitura di servizi finanziari collegati a un’offerta dell’emittente o/o vendita di valuta digitale.
Le linee guide antiriciclaggio e antiterrorismo
Il Fatf ha altresì ritenuto necessario chiarire ulteriormente l’applicazione della normativa Anti money laundering-Terrorism financing per i provider di servizi di valuta virtuale, pubblicando il 21 giugno 2019 le nuove linee guida antiriciclaggio e antiterrorismo sulle monete virtuali. Il documento redatto in inglese dà attuazione alla Raccomandazione n. 15 sulle nuove tecnologie tesa anche a gestire e mitigare i rischi emergenti dai «virtual assets».
Vas da registrare
Tra i chiarimenti più rilevanti la conferma dell’obbligo di registrazione dei Vasp (acronimo di Virtual asset services provider), sia per exchanger sia per wallet provider. Gli Stati aderenti a tali standard Gafi seguendo queste linee guida saranno pertanto tenuti a valutare e mitigare i rischi associati alle attività e ai fornitori di attività finanziarie virtuali; dare licenze o autorizzazioni, registrare fornitori di servizi e sottoporli a vigilanza o monitoraggio da parte delle autorità nazionali competenti. In sintesi quindi i fornitori di servizi patrimoniali virtuali saranno soggetti alle stesse pertinenti misure applicabili agli istituti finanziari.
Richiesta l’anagrafica
Il Fatf richiede che gli operatori di servizi relativi ai virtual assets tengano un’anagrafica sia della parte attiva che passiva dello scambio, i loro indirizzi wallet, il numero di identità nazionale (ossia i codici fiscali), date e luoghi di nascita, i loro numeri di account presso l’exchanger, in modo da facilitare i controlli, successivi da parte delle Autorità di controllo (Fiu), sulle transazioni intra ed extra l’exchanger.
Riciclaggio nel mirino
La raccolta di questi dati, secondo il Fatf, serve a contrastare un fenomeno in forte crescita, quello del riciclaggio di denaro attraverso gli exchanger ossia le società che provvedono a scambiare la valuta virtuale con quella legale che ad oggi non sono sottoposte agli stessi obblighi di identificazione e conservazione dei titolari effettivi così come gli intermediari autorizzati. Il Gafi altresì insiste sull’obbligo di una licenza per chi fa trading di virtual assets, compresi i soggetti che utilizzano i loro wallet per motivi di affari e che scambiano volumi rilevanti suggerendo ai paesi membri l’obbligo di conservazione dei medesimi dati degli exchanger.
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