Opere d’arte, ecco come il Governo sanzionerà i danneggiamenti (di ambientalisti e non)
Il disegno di legge su proposta del ministero della Cultura ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri
di Nicola Barone
2' di lettura
Il Governo non vuole assistere passivamente alle azioni di danneggiamento di opere del patrimonio storico-artistico. E pertanto si farà leva anche sul lato economico per scongiurare nuove possibili azioni di ecovandalismo (ma non solo). Al di là della rilevanza penale dei fatti chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20 a 60mila euro. A prevederlo è il disegno di legge su proposta del ministero della Cultura che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri.
L’uso pregiudizievole
È prevista nel provvedimento anche una fattispecie minore. Perché fuori dei casi sopra esposti, «chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico», è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra 10 e 40mila euro. La stretta era nell’aria dopo il blitz, l’ennesimo, compiuto dagli attivisti per il clima di “Ultima Generazione” alla Barcaccia di Roma. «Chi compie queste azioni, in aggiunta alle norme penali che potranno essere inasprite, deve pagare di tasca propria», aveva dichiarato nell’immediatezza il ministro Gennaro Sangiuliano. E così è stato, per quanto i membri dell’esecutivo decideranno collegialmente nella riunione tra poche ore.
Proventi destinati al ripristino dei beni
Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. I proventi delle sanzioni sono devoluti al ministero della Cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Secondo la bozza, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
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