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Paga il giornale che viola la privacy delle persone se non c’è un nesso con la notizia

Condanna per la lesione della privacy e diffamazione per il giornale che riferisce, in occasione della morte di un musicista, del suicidio del fratello avvenuto anni prima

di Patrizia Maciocchi

(Afp)

2' di lettura

Viola la privacy e diffama il giornalista che, nel riferire un fatto di cronaca, fornisce notizie e particolari della vita privata di persone che non hanno attinenza con la notizia principale. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 22741) conferma la condanna del redattore e del direttore responsabile di un quotidiano, colpevoli di aver svelato fatti personali dei familiari della vittima di un incidente stradale: un musicista noto a livello locale.

Nel raccontare l’incidente il cronista aveva riferito anche del suicidio, avvenuto qualche anno prima, del fratello dell’automobilista, attribuendo il gesto al dolore per la separazione dalla moglie. Un fatto che, secondo il narrato, aveva segnato profondamente anche la vita del musicista. Per i giudici troppe informazioni, forse anche non attendibili e comunque inutili ai fini dell’informazione che si intendeva dare.

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L’intrusione ingiustificata nella vita privata

Non c’erano prove che il suicidio di cui si parlava fosse legato ad una separazione che, tra l’altro, risaliva a molti anni prima. L’intrusione nella vita privata delle persone coinvolte era ingiustificata e violava il loro diritto alla riservatezza. Non c’era, infatti, alcun interesse pubblico a conoscere particolari privi di nesso con l’incidente stradale, a parte il fatto che i fratelli appartenevano alla stessa band. Nel circo mediatico era entrata l’ex moglie del fratello suicida, che non era un personaggio pubblico. La donna era stata pubblicamente, anche se implicitamente, accostata all’evento tragico che aveva riguardato l’ex marito.

L’essenzialità dell’informazione

La portata lesiva dell’atto - spiega la Suprema corte - è stata accertata dai giudici di merito e il risarcimento deciso secondo criteri presuntivi. I giudici hanno tenuto conto del fatto che la notizia incriminata, era stata oggetto di commenti e pettegolezzi creando «turbamento e dolore nell’interessata e si era ripercossa negativamente nei rapporti con i figli». Gli ermellini ricordano che in tema di riservatezza, i limiti dell’essenzialità dell’informazione, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti, oltre che ai dati sullo stato di salute degli interessati, anche ai fatti che riguardano la vita privata delle persone, se non sono legati alla notizia principale e, se, come nel caso esaminato, non rivesto alcun interesse pubblico.

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