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Forfettario a 85mila euro, adempimenti ridotti al minimo

L’adesione non richiede quindi comunicazione preventiva

di Stefano Vignoli

L’adesione non richiede quindi comunicazione preventiva

(Narici Luigi / AGF)

3' di lettura

L’innalzamento da 65 a 85 mila euro della soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario permette a molti professionisti di transitare dal regime ordinario o semplificato al forfettario già dal 1° gennaio 2023.

Vediamo i primi accorgimenti per i professionisti che fatturavano in regime ordinario o semplificato nel 2022 e decidono di passare al forfettario, avendo realizzato ricavi o compensi non superiori a 85 mila euro (e non ricorrendo altre cause ostative).

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Il forfettario è il regime naturale per chi non supera gli 85 mila euro: l’adesione non richiede quindi comunicazione preventiva. Ma i contribuenti “sotto soglia” possono comunque rimanere nel regime semplificato (altro regime naturale) o ordinario quando risulti più vantaggioso: ad esempio perché sostengono costi significativamente superiori alle percentuali di deduzione forfettaria oppure perché hanno detrazioni Irpef o deduzioni altrimenti non recuperabili.

Chi non aderisce

Chi non passa al forfettario continuerà a emettere le fatture come nel 2022 applicando l’Iva e, nel caso del professionista (o agente), subendo la ritenuta da parte del committente sostituto di imposta.

I contribuenti che hanno i requisiti per applicare il forfettario, ma preferiscono determinare Iva e reddito nei modi ordinari, dovranno barrare la casella 1 del Rigo VO33 nel modello Iva 2024; l’inadempimento dichiarativo è sanzionabile, ma non pregiudica la scelta del regime in quanto vale il comportamento concludente (articolo 1 Dpr 442/97).

Chi rinuncia alla possibilità, che si apre quest’anno, di transitare verso il regime forfettario e resta in contabilità ordinaria, potrà attivare nuovamente il cambio di regime soltanto nel 2026, considerata la durata triennale dell’opzione. Per i professionisti in regime semplificato che quest’anno rinunciano al forfettario, la possibilità di ripensarci nel 2024 è stata ammessa dalle Entrate (Dre Emilia Romagna 909-1960/2021), trattandosi di regimi entrambi naturali.  Anche se, con orientamento non condivisibile, in passato la risposta della stessa Agenzia era stata negativa per i soli professionisti (interpello 107/2019).

La gestione delle fatture

Cosa succede inoltre alla fattura del professionista emessa a dicembre 2022 e incassata nel 2023? Ai fini Iva la fattura originaria non subirà alcuna modifica, determinando imposta sul valore aggiunto da versare nei termini originari (generalmente 16 marzo 2023) mentre, ai fini della ritenuta d’acconto, l’adesione al regime forfettario permette la disapplicazione della stessa (rileva infatti la situazione al momento del pagamento) e, a tal fine, il forfettario deve comunicare al committente l’adesione al nuovo regime dal 2023. In generale, comunque, è raccomandabile inviare ai clienti abituali una informativa, segnalando il proprio passaggio al regime forfettario per evitare errori di processazione delle fatture.

Se il committente opera comunque la ritenuta, la stessa potrà essere richiesta a rimborso con le modalità previste dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 ovvero scomputata in dichiarazione nel modello Redditi 2024 a condizione che venga certificata dal sostituto di imposta. Il forfettario non è a sua volta sostituto di imposta e, pertanto, non applicherà la ritenuta sulle fatture pagate a professionisti nel 2023.

Chi intende aderire al regime forfettario, ma ha erroneamente continuato a fatturare con Iva ad inizio 2023, può regolarizzare la posizione con nota di variazione e riemissione della fattura in franchigia da Iva almeno fino al momento della prima liquidazione periodica Iva (circolare 7/E/2008), con restituzione dell’Iva non dovuta qualora già incassata.

Per le fatture emesse nel 2023, occorrerà indicare “operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014” o diciture similari e, se di importo superiore a 77,47 euro, applicare l’imposta di bollo di due euro che, se riaddebitata, costituisce ricavo (interpello 428/E/2022).

Il trattamento dei ricavi e compensi nel passaggio dal regime forfettario è regolato dall’articolo 1 comma 72 della legge 190/2014: così è previsto che i ricavi o compensi che hanno già concorso alla determinazione del reddito non assumono rilevanza nel regime forfettario.

Per quanto attiene alle spese, queste non rilevano comunque nel periodo di applicazione del regime forfettario in quanto la loro deduzione avviene sempre su base forfettaria.

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