Patente sospesa alla prima infrazione con il cellulare
Nella versione inviata al Parlamento sanzioni più severe anche per le violazioni di velocità nei centri urbani
di Maurizio Caprino e Alessandro Galimberti
3' di lettura
Sospensione della patente già alla prima infrazione e non più solo per i recidivi, multa aumentata dagli attuali 166 a 422 euro e decurtazione portata da cinque a dieci punti per l’uso di cellulari e simili mentre si guida; introduzione della sospensione della patente (per almeno 15 giorni e fino a 30) e multa aumentata dagli attuali 173 a 271 euro per chi in centro abitato e per due volte in un anno supera tra gli 11 e i 40 km/h i limiti di velocità. Con questi due inasprimenti rispetto alla versione approvata in via preliminare a giugno, il Governo invia al Parlamento il testo della legge delega di riforma del Codice della strada, dopo il passaggio con le Regioni avvenuto nelle scorse settimane. Sarà ora fra Camera e Senato che si verificherà l’effettiva volontà politica di introdurre simili strette, già proposte da oltre un decennio e poi accantonate per vari motivi.
Per il resto, il testo ha solo modifiche marginali rispetto a quello, corposo, licenziato a inizio estate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 giugno). È quindi confermata l’architettura della legge, che vedrebbe:
una serie di modifiche al Codice della strada che entrerebbero in vigore subito dopo l’eventuale approvazione parlamentare (quindi, se stavolta si vorrà davvero passare dagli annunci ai fatti, nel giro di alcuni mesi);
una delega al Governo per scrivere una riforma complessiva del Codice, da adottare entro i 12 mesi successivi (scadenza impegnativa, visti i precedenti).
Sarebbero confermate pure la svolta sulla droga applicando le sanzioni anche a chi ne ha solo tracce nella saliva ma al momento del controllo non si trova in stato psicofisico alterato (il che causerebbe importanti problemi a chi prende farmaci, si veda l’articolo sotto), l’ampliamento dei casi in cui si possono rilevare infrazioni con apparecchiature automatiche non presidiate da agenti (ma tra essi manca la guida con cellulare, nonostante all’estero si inizino a usare sistemi che fotografano i parabrezza dall’alto) e l’inasprimento complessivo delle sanzioni legate ad alcol e droga, soprattutto per chi causa incidenti.
I sanzionati per alcol, in particolare, si vedranno annotato sulla patente il codice unionale «68» che prescrive «niente alcool» e il codice 69 che permette di guidare solo veicoli con il dispositivo «alcolock» che riconosce e inibisce il conducente alticcio. Questo stigma rimane sulla patente, una volta restituita, anche dopo il rinnovo almeno per due anni per le ipotesi lievi, tre per quelle più gravi (e sempre che le prescrizioni della commissione medica non siano più lunghe). Ovviamente le cose peggiorano se il “sorvegliato speciale” manomette o disinstalla il dispositivo di controllo/inibizione montato sull’auto: in questo caso le sanzioni sono raddoppiate (arresto fino a un anno per l’ipotesi lieve, due per i più gravi e multe fino a 12 mila euro).
Quanto al protocollo per il prelievo di sostanze organiche, se la pattuglia ha «ragionevole motivo» di pensare che il conducente sia drogato o impasticcato, nel «rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica», può svolgere accertamenti analitici prelevando campioni di saliva. Nelle more, poi, degli esiti di laboratorio, la polizia stradale può disporre il ritiro della patente di guida per un periodo «non superiore a dieci giorni». Contrapasso ancora più lungo per i minori di 21 anni sorpresi a guidare sotto effetto di alcol o droghe: per loro la patente potrà (forse) tornare dopo i 24 anni, stesso limite di età imposto a chi viene pizzicato senza aver mai conseguito la licenza di guida.
Nel Ddl sicurezza rientrano - ma per un fatto puramente tecnico di armonizzazione normativa - i reati di omicidio stradale aggravato e di lesioni stradali gravi e gravissime. Nulla cambia nella sostanza: confermate le pene da 8 a 12 anni nel primo caso (se si è oltre la seconda soglia di alcol), da quattro a sette anni per le lesioni gravissime provocate dal conducente “alterato”.
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