Patenti, fogli rosa e licenze professionali: le nuove scadenze per il Covid-19
Quando scadono davvero le patenti e i fogli rosa, con tutte le proroghe per l’emergenza Covid-19? Il 13 agosto la Motorizzazione ha ufficializzato il nuovo quadro, mettendo assieme norme italiane ed europee
di Maurizio Caprino
5' di lettura
Le patenti in scadenza restano valide per 7 mesi o fino al 31 dicembre 2020 (la data esatta dipende da dove si guida). Per i fogli rosa c’è una proroga fino al 13 gennaio 2021 e i termini per sottoporsi agli esami da sostenere durante il lockdown restano sospesi. A quasi sei mesi dallo scoppio dell’emergenza Covid-19, questa è la sintesi delle principali regole sulle licenze di guida. Ma il quadro è più complesso. Lo ha ricostruito la Motorizzazione il 13 agosto, con una circolare, la 22208 del 13 agosto 2020. Eccone i contenuti.
Occorre tenere conto soprattutto di qual era la scadenza originaria da rispettare: la differenza tra chi può fruire di una proroga e chi invece non può più guidare passa da questo dato.
Patenti in scadenza
Questo principio è molto netto per le patenti normali: chi aveva una scadenza precedente al 31 gennaio 2020 non è mai stato autorizzato a guidare dopo di essa. E potrà riprendere a farlo solo quando si sarà sottoposto con esito favorevole alla visita medica per il rinnovo.
La circolare precisa che sul territorio nazionale le patenti in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020 sono valide fino al 31 dicembre. Vale quanto stabilito dall’articolo 104 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) nella sua ultima versione, fissata dalla conversione in legge dal decreto Rilancio (Dl 34/2020).
Fuori dai confini nazionali vale invece il Regolamento Ue 2020/698, secondo cui le patenti con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 scadono sette mesi dopo il termine naturale riportato sul documento.
Fogli rosa
Normalmente, dalla data in cui si presenta la domanda per sostenere l’esame di guida, si hanno sei mesi per superarlo e i tentativi ammessi sono due (articolo 122 del Codice della strada). Se i sei mesi scadono fra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, l’esame si può sostenere entro il 13 gennaio 2021, data fino alla quale è prolungata anche la validità del foglio rosa (se la sua scadenza è compresa fra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020).
Quando si supera l’esame di teoria, ma si fallisce quello di pratica, normalmente si hanno due mesi per richiedere il riporto del test superato su un nuovo foglio rosa. Ora nel calcolo di questi due mesi non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Se il foglio rosa originario scade fra queste due date, dal 29 ottobre 2020 si hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
Certificati medici
Quando si fa domanda per ottenere la patente, si allega un certificato medico che vale tre mesi (se emesso da un medico monocratico) o sei mesi (se emesso da unaCommissione medica locale). Quelli che scadevano fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata per il 15 ottobre 2020. Lo stabilisce l’articolo 103, comma 2, del decreto Cura Italia.
Permessi provvisori di guida
Quando un patentato ha problemi di salute che richiedono una visita alla Commissione medica locale per confermare la validità della patente, gli viene rilasciato un permesso provvisorio di guida (articolo 59 della legge 120/2010), perché gli arretrati delle commissioni fanno sì che i tempi siano sempre lunghi.
I certificati in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (articolo 103, comma 2, del decreto Cura Italia).
Revisione patente
Quando sorgono dubbi sull’idoneità alla guida (in genere, dopo gravi infrazioni o incidenti), viene disposta la revisione della patente (articolo 128 del Codice della strada), che consiste nel rifare gli esami. La circolare del 13 agosto ricorda che al momento restano sospesi i i termini per chi avrebbe dovuto rifarli tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
Verosimilmente, per decidere come chiudere queste situazioni, si attende che gli arretrati accumulati dagli uffici durante il lockdown vengano smaltiti.
Per guidare i mezzi pesanti
Riguardo alle carte di qualificazione del conducente (Cqc), dopo aver incrociato la normativa nazionale e quella Ue e aver chiesto un parere al ministero dell’Interno, la Motorizzazione ha stabilito che:
- in tutto il territorio dell'Ue, Italia compresa, la validità delle Cqc rilasciate da un altro Paese Ue con scadenza fra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi;
- le Cqc rilasciate in Italia, se di scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020; sul territorio degli altri Paesi dell’Ue, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi;
- le Cqc con scadenza compresa fra il 30 marzo e il 31 agosto 2020 hanno la proroga di 7 mesi sia nella Ue sia sul territorio nazionale.
I certificati di abilitazione professionale (Cap) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente, il 15 ottobre 2020).
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.
Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della Cqc fissati per il periodo 23 febbraio - 15 maggio 2020.
Per contare i due anni dalla scadenza della Cqc, dopo i quali è obbligatorio l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo fra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020. Quindi, dal 29 ottobre 2020 il titolare della Cqc che scade fra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 può rinnovare la sua carta nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
Gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (Cfp) per il trasporto di merci pericolose scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Attestazioni sanitarie per mezzi pesanti
Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fissata attualmente per il 15 ottobre 2020). Fino a tale data, i patentati CE che hanno compiuto il 65esimo anno di età dopo al 31 gennaio possono guidare quei veicoli senza necessità dell’attestazione della Commissione medica locale.
Gli attestati per i conducenti che hanno compiuto 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, scaduti fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i patentati D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60esimo anno di età dopo il 31 gennaio possono guidare quei veicoli anche senza l’attestazione della Commissione medica locale.
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