Pensionati Enel, niente più sconto sulle bollette
Respinto il ricorso contro la disdetta della riduzione tariffaria dell’80 per cento. Decisiva la natura non retributiva della stessa
di Mauro Pizzin
I punti chiave
- Lo sconto in bolletta era previsto per gli assunti fino al 31 luglio 1996
- I ricorrenti contestavano la disdetta Enel ritenendo intervenisse su diritti quesiti
- Per i giudici di legittimità il beneficio era slegato dalla prestazione lavorativa
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Semaforo rosso della Cassazione al mantenimento della riduzione dell'80% della tariffa di vendita dell'energia elettrica a favore dei pensionati assunti dall'azienda prima del 1° agosto 1996 e che avevano fruito di tale sconto fino al 1° dicembre 2016.
Il contenzioso era sorto dopo che l'Enel aveva comunicato la disdetta e un gruppo di pensionati aveva fatto ricorso al Tribunale di Bari chiedendo il ripristino del beneficio risarcimento del danno patrimoniale subito o, in subordine, il riconoscimento di un indennizzo o di un'una tantum quantificata in base all'età anagrafica di ciascun ricorrente alla data del 31 dicembre 2015.
Sia il Tribunale (con sentenza del 10 aprile 2018), sia la Corte d'appello di Bari (con sentenza 688/2020), a cui si sarebbe poi rivolto un numero più ristretto di istanti, aveva respinto le richieste dei pensionati dopo avere ricostruito la disciplina collettiva dei dipendenti Enel, che si era evoluta nel senso di un progressivo superamento del quadro originario relativo all'agevolazione tariffaria, giungendo alla conclusione che la disdetta del beneficio non violava i diritti quesiti dei ricorrenti, era rispettosa dei principi di correttezza e, soprattutto, non rivestiva natura retributiva. Un elemento, quest'ultimo, ritenuto decisivo anche dalla Corte di legittimità, che con la sentenza 9513/2023, depositata ieri, ha confermato le ragioni dell'azienda.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato che proprio il fatto che lo sconto tariffario fosse previsto nei contratti collettivi precedenti quello del 23 aprile 1996 anche in favore dei pensionati, prescindesse assolutamente dalla anzianità, dalle mansioni e dalla qualifica rivestita e che comunque la misura tariffaria fosse determinata in maniera del tutto indipendente rispetto a qualsiasi parametro riferibile alla prestazione lavorativa del singolo beneficiario, nonché dallo stesso svolgimento dell'attività lavorativa, depone a favore della natura non retributiva dello stesso. Nei giudizi di merito - ha sottolineato la Cassazione – è stato inoltre constatato che per espressa pattuizione delle parti stipulanti il beneficio tariffario costituiva una concessione che «non viene computata ad alcun effetto», senza incidenza né sul calcolo di istituti contrattuali come le mensilità aggiuntive e il Tfr, né sulla misura della pensione.
E che il beneficio fosse indirizzato ad agevolare la fruizione di energia elettrica nelle famiglie dei dipendenti in modo slegato dalla prestazione, ha confermato la Corte, lo si evinceva anche dal fatto che fosse sempre strettamente collegato all'uso dell'abitazione principale, tanto che in caso di più dipendenti Enel nel nucleo familiare l'agevolazione spettava solo a chi rivestiva il ruolo di capofamiglia. Lo sconto era, inoltre, riconosciuto anche a soggetti neppure dipendenti, come i vedovi, vedove, o i familiari di lavoratori assenti dal servizio per chiamata alle armi.
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