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Pensione di inabilità con la maggiorazione: come si calcola la cifra

Il meccanismo: l'incremento per il sistema contributivo deve rientrare nel limite dei 60 anni di età e non può superare i 40 anni di contribuzione

di Aldo Forte

(Illustrazione di Sandra Franchino)

6' di lettura

Ho fatto domanda per la pensione di inabilità all’Inps. La stessa mi è stata accolta perché, purtroppo, non sto tanto bene in salute. Volevo sapere come viene calcolata la pensione, perché ho sentito dire che mi viene maggiorata la contribuzione che possiedo alla data della domanda? Come stanno le cose?

A coloro che hanno i requisiti per la pensione di inabilità, la stessa viene liquidata sommando l’importo dell’assegno ordinario di invalidità con una maggiorazione, calcolata aggiungendo all’anzianità maturata il periodo che manca al raggiungimento dell’età pensionabile. Su tale materia, erano sorti non pochi dubbi nel corso del tempo, che hanno trovato una soluzione con dei chiarimenti forniti dall’Inps.
In maniera specifica, relativamente alla maggiorazione da attribuire alle pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 era stato chiesto se per l’attribuzione della maggiorazione descritta si deve far riferimento o meno all’età di 60 anni ed entro il limite dei 40 anni di contribuzione, come previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 335/1995, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.
L’Inps, ha precisato che riguardo alle modalità di attribuzione della maggiorazione in questione si deve fare riferimento proprio alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 335 del 1995.
In maniera specifica, la maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell’interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Dlgs 503/1992. È da rilevare che, per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età’, indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione. Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell’articolo 1 della legge 335 del 1995 dispone tassativamente che le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 222 del 1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni.
È importante ricordare quelli che sono i requisiti per accedere alla pensione di inabilità; in particolare, i requisiti richiesti sono, essenzialmente, due: uno sanitario e l’altro contributivo. Per quanto concerne quello sanitario, è necessario che vi sia assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Invece, per quanto riguarda quello contributivo esso si realizza nel possesso da parte del richiedente di 260 contributi settimanali, cioè cinque anni di contribuzione e assicurazione, di cui 156, tre anni di contribuzione e assicurazione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; tali requisiti assicurativi e contributivi, hanno validità sia per le prestazioni pensionistiche liquidate in regime retributivo, misto che contributivo.
Inoltre, è necessario che vi sia la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori, cancellazione dagli albi professionali, rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione; se la rinuncia o la cancellazione avvengono dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità, la stessa sarà liquidata dal mese successivo alla la rinuncia o alla cancellazione.

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I redditi da lavoro dipendente riducono assegno di invalidità

Sono titolare di assegno di invalidità; mi hanno offerto un posto da lavoro dipendente. Se lavoro l’assegno si riduce in base al reddito o resta uguale in caso di lavoro?

L’assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1° settembre 1995, viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa; viene ridotto, nelle percentuali determinate nella Tabella G allegata alla legge 335/1995.
In maniera specifica, nell’ipotesi in cui il titolare dell’assegno ordinario di invalidità possiede redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, si ha una riduzione del 25 % dell’importo dell’assegno.
Nell’ipotesi in cui il titolare dell’assegno ordinario di invalidità sia in possesso di un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, la riduzione sarà del 50 % dell’importo dell’assegno.

Il trattamento da invalido si può revocare o confermare

È stata accolta la mia richiesta per l’assegno ordinario di invalidità. Mi è stato detto che tale prestazione non è una vera e propria pensione e può essere revocato.

È vero che l’assegno non è una vera e propria prestazione pensionistica; infatti, l’assegno ordinario di invalidità ha una validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall’interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza.
Diventa definitivo dopo il terzo riconoscimento. È da sottolineare che, per ottenere la conferma alla scadenza del triennio interessato, è compito del titolare dell’assegno stesso presentare la richiesta di conferma. Si evidenzia che, particolare importanza assume la data di presentazione della richiesta di conferma, in quanto influisce sulla decorrenza dell’assegno; in sintesi, la tempestività della richiesta ha ripercussioni sulla decorrenza.
In particolare, se la data della presentazione della domanda di conferma, avviene nel corso del semestre precedente la scadenza del triennio, la conferma ha effetto dal mese successivo alla scadenza del triennio stesso, senza alcuna interruzione nel pagamento del rateo mensile.
Quando la data di presentazione della richiesta di conferma dell’assegno, avviene entro 120 giorni dalla scadenza del triennio, la conferma avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di conferma. Se la data di presentazione della domanda di conferma avviene dopo 120 giorni dalla scadenza del triennio, la domanda di conferma viene considerata come nuova domanda di assegno ordinario di invalidità; in questa ipotesi, sarà necessario andare a verificare anche il requisito contributivo.

Vietato continuare a lavorare per coloro che risultano inabili

Sono diventato titolare di pensione di inabilità Inps da un mese; per godere di tale prestazione pensionistica, devo cessare il rapporto di lavoro dipendente o posso continuare a lavorare?

È assolutamente vietato continuare a lavorare, altrimenti la pensione non viene liquidata; in alternativa, potrà essere liquidato l’assegno ordinario di invalidità. Infatti, per accedere alla pensione di inabilità ci vuole, come fatto cenno, la cessazione dell’attività lavorativa. In maniera specifica, per quanto concerne i lavoratori dipendenti, è necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro; per i lavoratori agricoli, si dovrà procedere con la cancellazione dagli elenchi anagrafici; per i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali, lavoratori autonomi in agricoltura), necessita la cessazione dell’attività; per i liberi professionisti, ci vuole la cancellazione dai rispettivi albi. Inoltre, è necessaria la rinuncia di qualsiasi prestazione che comporti erogazione di somme denaro, siano esse sostitutive o integrative della retribuzione: Naspi; Cassa integrazione; malattia e altro.
È importante sottolineare che, nell’ipotesi in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda della pensione di inabilità, la stessa sarà liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto la rinuncia o la cancellazione; nel periodo intercorrente fra la domanda e la cessazione dell’attività, al richiedente potrà essere liquidato l’assegno ordinario di invalidità e dopo la pensione di inabilità.

I divieti e la trasformazione possibile della somma mensile

Sono titolare di assegno ordinario di invalidità; volevo sapere se posso chiedere o meno la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione anticipata.

Non è assolutamente possibile richiedere l a trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di anzianità, ora anticipata. In maniera specifica, tale possibilità poteva essere esercitata, cioè la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda nell’ipotesi in cui questa fosse stata presentata entro il 29 settembre 2004.
Infatti, da questa data, per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. 9492/2004) che ha posto fine ad un contenzioso durato anni, la trasformazione in pensione di anzianità, non è più possibile. Lo stesso discorso vale per opzione donna, precoci o Ape sociale.
Invece, l’assegno ordinario di invalidità dovrà essere trasformato d’ufficio dall’Inps in pensione di vecchiaia, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Per ottenere la trasformazione in pensione di vecchiaia devono essere perfezionati tutti i requisiti: siano essi di assicurazione e di contribuzione, di età, di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

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