Pensioni, per la rinuncia a quota 103 l'incentivo sarà retroattivo
La legge di Bilancio 2023 ha previsto un incentivo da riconoscere ai lavoratori che perfezionano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile (quota 103, con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi) e che proseguono l'attività lavorativa. L'incentivo è pari alla contribuzione pensionistica trattenuta a carico del lavoratore
di Fabio Venanzi
2' di lettura
La legge di Bilancio 2023 ha previsto un incentivo da riconoscere ai lavoratori che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (quota 103, con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi) e che proseguono l’attività lavorativa. L’incentivo è pari alla contribuzione pensionistica trattenuta a carico del lavoratore.
Considerato che il beneficio poteva essere richiesto dal 1° aprile 2023, i lavoratori che hanno presentato la domanda di rinuncia dell’accredito contributivo entro il 31 luglio scorso, avendo perfezionato i requisiti di accesso alla pensione entro tale data, hanno facoltà di chiedere che la rinuncia produca effetto a decorrere dalla prima decorrenza utile di quota 103. Si ricorda che la data del 1° aprile 2023 si applica agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive, alla gestione separata Inps, mentre per i pubblici dipendenti la rinuncia produceva effetti dal 1° agosto 2023. Negli altri casi, la rinuncia produce effetto dal primo giorno del mese successivo.
Con la circolare 82/2023 di ieri, l’Inps ha precisato inoltre che il datore di lavoro è tenuto a versare la sola contribuzione a proprio carico, venendo sollevato dal versamento della contribuzione che sarebbe stata trattenuta al lavoratore, poiché quest’ultima è erogata in favore del dipendente, aumentando di fatto l’imponibile fiscale e il netto in busta.
La facoltà di rinuncia, attivata dal lavoratore, può formare oggetto di revoca una sola volta da parte dell’interessato e produrrà effetto dal primo giorno del mese successivo. Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo verrà comunicata dall’Inps al nuovo datore, tramite cassetto bidirezionale.
L’incentivo cessa di essere corrisposto in caso di rinuncia da parte del lavoratore, al raggiungimento dei requisiti ordinariamente previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o al conseguimento di una pensione diretta.
I periodi per i quali il lavoratore beneficia della “propria contribuzione”, che di fatto incrementa il netto in busta, comporteranno una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo delle quote contributive. Nessun effetto si riverbererà sulla retribuzione pensionabile utilizzata per il calcolo delle quote retributive.
Tale incentivo incontra il limite dell’esonero contributivo, innalzato dal 1° luglio scorso al 7% per imponibili mensili fino a 1.923 euro e al 6% per imponibili mensili superiori e fino a 2.692 euro. Pertanto, per un lavoratore del settore privato con un imponibile di 1.800 euro mensili, l’incentivo e l’abbattimento dell’accredito contributivo saranno pari al 2,19%, dato dalla differenza tra il 9,19% ordinariamente applicato e l’esonero contributivo del 7 per cento.
Il datore di lavoro potrà riconoscere l'incentivo solo a conclusione dell’istruttoria da parte dell’Inps, comunicata tramite cassetto bidirezionale. Con la stessa circolare, sono stati creati appositi codici da utilizzare nel flusso uniemens, volti alla corretta contabilizzazione della misura agevolativa.
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