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Per le assemblee a distanza serve l’ok dei condomini

Il Tribunale di Padova ha affrontato il tema delle teleassemblee: annullate le delibere decise “a distanza” se manca il consenso preventivo

di Luca Bridi e Luana Tagliolini

(Valmedia - stock.adobe.com)

2' di lettura

Annullate le delibere decise “a distanza” se manca il consenso preventivo. Con due decisioni molto simili (la 548 e la 551 del 2022) il Tribunale di Padova ha affrontato il tema delle teleassemblee, che ha tenuto banco nel periodo più duro della pandemia e ancora adesso agita gli animi in condominio.
Le norme che le autorizzano (legge 126/2020, di conversione del Dl 104/2020, e legge 159/2020, di conversione del Dl 125/2020) hanno stabilito che «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza».

Prima che tornasse possibile (anche se con le dovute precauzioni, si veda Il Sole 24 Ore del 1° aprile scorso) l’assemblea in presenza, parecchie teleassemblee si sono svolte in tutta Italia. Ma le polemiche sono state molte e i precedenti giurisprudenziali erano poco incoraggianti: il Tribunale di Bergamo (sentenza 38/2022) aveva già affermato che era annullabile la delibera assunta in assemblee di condominio in videoconferenza svolte prima delle leggi 126 e 159 del 2022.

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Il rigore dei giudici

I giudici di Padova hanno comunque applicato alla lettera il nuovo testo dell’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, sposando, in sostanza, il prevalente orientamento degli studiosi della materia (a partire da Alberto Celeste): il consenso deve essere sempre chiaro e inequivocabilmente documentabile, mai presunto o tacito e non basta che sia espresso poco prima dell’assemblea. Ma la sentenza 548 esprime massimo rigore anche sulle modalità: «la circostanza che fosse stato previsto il collegamento da remoto per il tramite della piattaforma Zoom, così come riportato nel verbale assembleare, non corrisponde a quanto indicato dalla convocazione dell’assemblea». Quindi lo svolgimento dell'assemblea da remoto senza il consenso della maggioranza o senza la previsione del regolamento di condominio o senza l'indicazione della piattaforma elettronica è considerato vizio di annullabilità delle delibere adottate.

Come fare l’assemblea «mista»

Sempre nella sentenza 548 è contenuto un importante principio: prima si critica «l’eventuale previsione di un’assemblea che sia organizzata perché si svolga esclusivamente con modalità di videoconferenza senza possibilità di partecipazione di alcun condomino in presenza» ma poi si afferma che «(...) l’opzione volta a considerare la partecipazione dei condomini all’assemblea apre la strada all’assemblea mista e cioè a quell’assemblea che si svolga con modalità tradizionali, in presenza, ma con la possibilità della partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza».

E quanto alle modalità di svolgimento «l’avviso di convocazione oltre la suddetta indicazione della piattaforma elettronica, con la data e l’ora previste per il collegamento deve contenere, altresì, il link per collegarsi alla stanza virtuale, la password di accesso del singolo partecipante, eventuali modalità di identificazione. Quindi (...) deve darsi subito la possibilità al condomino di sapere qual è la piattaforma che deve essere utilizzata, nonché le modalità di collegamento».

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