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Bonus trasporti, contributo fino a 60 euro ma la soglia di reddito si abbassa

Il buono sarà riconosciuto solo a coloro che hanno redditi non superiori a 20mila euro

di Stefano Sirocchi

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Il decreto legge 5/2023 rinnova gli aiuti a studenti e lavoratori per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, ma rispetto al decreto legge 50/2022 ne riduce la platea degli interessati. La nuova formula ricomprende, infatti, le persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell’anno 2022, rispetto ai 35mila euro riferiti al 2021, previsti nella precedente tornata.
La disciplina del nuovo bonus trasporti decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un decreto del ministero del Lavoro che ne definirà le modalità operative di presentazione delle domande e che dovrà essere adottato entro il prossimo 14 febbraio. Sarà valida fino al 31 dicembre 2023, salvo l’esaurimento anticipato dei fondi stanziati (il plafond è attualmente fissato in 100 milioni di euro).

Fino a 60 euro

Il buono riconosciuto può coprire l’intera spesa da sostenere, ma fino a un massimo di 60 euro, per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale oppure ferroviario nazionale. Inoltre, è nominativo, non cedibile, è fruibile per un solo abbonamento e non costituisce reddito imponibile del beneficiario. Non rileva neppure ai fini del calcolo del valore dell’Isee.
L’agevolazione non pone limiti relativamente all’età del beneficiario e quindi potrà riguardare anche studenti minorenni, o in generale minori. Le regole attuative adottate per il bonus previsto dal decreto legge 50/2023, contenute nel decreto del 29 luglio 2022 del ministero del Lavoro (il testo della disposizione contenuto nei due decreti legge è analogo), già confermavano che il requisito reddituale si riferisce al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. Se tali indicazioni verranno replicate, ove il beneficiario sia un minore, sarà anche necessario che il richiedente attesti che il minore stesso sia fiscalmente a suo carico.

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Resta la detrazione del 19%

Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies, del Testo unico delle imposte sui redditi, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. Si tratta della detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro.
Si rammenta che la detrazione può riguardare anche le spese sostenute dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico. In ogni caso è necessario che l’acquisto dell’abbonamento avvenga con modalità di pagamento tracciabili, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o comunque gli altri sistemi di pagamento, diversi dal contante, previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997. Infine, occorre conservare il titolo di viaggio o la ricevuta di pagamento dal quale sia desumibile importo e data in cui è stata sostenuta la spesa.

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