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Per i cibi conservati male risponde il cuoco responsabile della cucina

Dagli agriturismi ai ristoranti, per gli esercizi di grandi dimensioni vale il principio della delega data dal legale rappresentante. Per le piccole realtà responsabilità concorrente

di Patrizia Maciocchi

(felix - stock.adobe.com)

2' di lettura

Cibi mischiati, “bruciati” dal ghiaccio, tenuti in contenitori aperti e non destinati agli alimenti. Una cattiva gestione della cucina per la quale a pagare è il cuoco, delegato dal legale rappresentante, con forma scritta o anche oralmente, alla manutenzione. Questo, almeno vale per la realtà di dimensioni più grandi, mentre nelle piccole la responsabilità è condivisa tra il titolare e chi sta tra i fornelli. La Cassazione respinge così il ricorso di un aiuto cuoco, che lavorava in un agriturismo, contro la condanna per il reato di vendita di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione. Un colpa che il diretto interessato rifiutava perché, come semplice aiuto cuoco, non aveva le competenze tecniche per conoscere e osservare correttamente le disposizioni sulla conservazione dei cibi. Un “particolare” che non era sfuggito ai Nas nel corso di un sopralluogo, nel quale avevano trovato confezioni non adatte agli alimenti, aperte e con cibi uniti tra loro a casaccio e rovinati dal gelo.

Irrilevanti le competenze tecniche

Per quanto non fosse uno chef stellato il ricorrente era comunque il più alto in grado in cucina e, in ogni caso, il prescelto dal legale rappresentante che aveva dato a lui la gestione del “cuore” dell’agriturismo. La Suprema corte spiega che la delega di funzioni, sempre possibile, «scritta o addirittura orale, nelle organizzazioni di grandi dimensioni, esclude in radice la responsabilità del delegante in favore del delegato». Mentre nelle più piccole c’è «una concorrenza di responsabilità del delegante e del delegato». E questo anche nel caso la delega dovesse risultare non valida, se chi l’ha accettata ha svolto, di fatto, le funzioni che gli erano state attribuite. È quindi del tutto irrilevante l’argomento della difesa sulla scarsa capacità dell’aiuto cuoco nel trattare gli alimenti. Passa però il motivo di ricorso contro il no all’applicazione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Una norma di favore negata senza ragione, vista anche l’occasionalità della condotta.

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