Per i commercialisti l’obbligo di formazione diventa flessibile
L’ aggiornamento. Il regolamento in vigore già per il triennio 2023-2025 elimina la soglia minima annuale: resta solo l’obiettivo dei 90 crediti finali. Via anche la verifica della presenza per i corsi online
di Valeria Uva
3' di lettura
Sono già in vigore – e valide per il triennio formativo in corso da quest’anno – le principali novità della formazione professionale continua per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
Con l’effetto di una semplificazione degli oneri formativi a carico degli iscritti da subito. La norma transitoria del nuovo regolamento – articolo 21 – chiarisce infatti a scanso di equivoci che le novità più importanti «si applicano a decorrere dal primo anno del triennio formativo in corso». Che è, appunto, quello partito quest’anno per chiudersi nel 2025.
Quindi le principali semplificazioni sono valide anche per la formazione eventualmente già fatta. La ricaduta è immediata. Facciamo un esempio: non è più necessario conseguire quest’anno il minimo di 20 crediti annuali. L’obiettivo da centrare è a fine triennio, ovvero nel 2025. Questo consente a ogni iscritto di «dosare» al meglio la partecipazione ai corsi a seconda dei propri impegni. Non cambia, invece, il monte crediti da raggiungere che resta di 90 nel triennio, di cui almeno nove dedicati alla deontologia.
Un obiettivo sempre più alla portata dei commercialisti. «Negli anni è aumentata la sensibilità verso l’aggiornamento – dichiara Liliana Smargiassi, consigliera Cndcec con delega alla Formazione e all’Università – e ormai siamo a una percentuale di adempimento che supera l’80%, da confermare in base ai dati definitivi». «Del resto – aggiunge – ognuno di noi è iscritto ad almeno due o tre Albi ed elenchi che prevedono una formazione obbligatoria costante».
I corsi online
Un’altra, importante, novità valida da subito riguarda la formazione a distanza: non sono più previste le verifiche intermedie di presenza per chi sta seguendo i corsi a distanza, sia in modalità sincrona (in contemporanea con lo svolgimento della lezione), sia in modalità asincrona. A dimostrare l’effettiva fruizione del corso sono considerati sufficienti i tracciati delle piattaforme. Fanno eccezione i corsi che prevedono queste verifiche come obbligo di legge che – spiega il Consiglio in una informativa – al momento sono quelli per i delegati alle vendite giudiziarie e quelli nelle materie di «Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali», in pratica quelli da 10 crediti per i revisori degli enti locali.
I crediti
Diventa più chiaro il meccanismo di attribuzione dei crediti. L’unità di misura è il tempo. Con un rapporto di un credito ogni ora di lezione (o frazione superiore ai 30 minuti) seguita. Crediti maggiori sono ottenibili per casi particolari come le docenze, le pubblicazioni e le relazioni ai convegni.
Viene poi eliminata la distinzione tra «formazione» e «aggiornamento» nella classificazione dei corsi e nell’attribuzione dei crediti. «Di fatto le lezioni classificate come formazione seguivano un iter autorizzativo più complesso – aggiunge Smargiassi – senza che ci fossero differenze sostanziali tra le due tipologie. Abbiamo quindi rimodulato l’assegnazione dei crediti solo in funzione delle ore di lezione». Dal 2016 ai primi mesi di quest’anno gli Ordini dei commercialisti hanno accreditato oltre 96mila corsi totali.
L’alta formazione
Un peso particolare continua a essere assegnato alla formazione svolta in una delle 14 Saf (le scuole di Alta formazione create dagli Ordini anche a livello interregionale). I crediti acquisiti nei corsi di lunga durata sono gli unici a poter essere riversati, se eccedenti, nel triennio successivo.
Le esenzioni
Dopo l’esperienza del Covid, il regolamento diventa più tollerante verso gli iscritti che per casi particolari, come la malattia, chiedono l’esonero o la rimodulazione dell’obbligo formativo. Finora questo era possibile solo in caso di impedimenti che comportavano la sospensione dell’attività; ora la domanda potrà essere presentata anche per altri impedimenti. Sarà poi l’Ordine competente a valutare, con discrezione, se concedere o meno le deroghe.
Cosa cambia per gli Ordini
La semplificazione vale anche per loro: non sarà più necessario il controllo dei crediti raggiunti ogni anno. Cambia anche l’incasso da accreditamento degli eventi: non più ripartito in base alla sede legale della società che lo richiede, criterio che privilegiava solo alcune realtà, ma su base territoriale.
La norma differita
Solo la norma che riguarda i neoiscritti scatterà dal prossimo 1° gennaio.
Da quella data, per loro l’obbligo formativo partirà dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’albo e non più dall’anno successivo.
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