Perdita di chance non risarcita a chi trova un lavoro migliore
Non c’è danno se la vittima non può vincere un concorso ma in banca guadagna di più
di Selene Pascasi
2' di lettura
Niente risarcimento per perdita di chance se il danneggiato trova un lavoro più remunerato di quello a cui aspirava. Lo scrive la Corte di appello di Palermo con sentenza 1179 del 7 luglio 2022 (presidente relatore Porracciolo).
A sollevare la questione è un’assicurazione che – condannata dal Tribunale a risarcire a un giovane uomo oltre 400mila euro per danni derivanti da sinistro stradale – contesta di dovergli versare la parte (quasi 265mila euro) imputabile a perdita di chance per l’interrotta carriera militare e per l’impossibilità di superare con successo la procedura concorsuale da vigile del fuoco. Per la società, mancava il nesso causale tra l’incidente e il danno. Inoltre, non era stata dimostrata alcuna riduzione della capacità reddituale dell’infortunato, né provato che, se non fosse stato affetto dalla lesione post incidente, avrebbe ottenuto un reddito o raggiunto traguardi professionali più alti. In particolare, secondo la società, non è certo che il giovane avrebbe superato il concorso, visti i pochi posti a disposizione e l’alto numero di candidati. Inoltre, il danneggiato ha poi trovato lavoro presso una banca, con uno stipendio superiore a quello che avrebbe percepito da vigile del fuoco.
Il giovane chiede invece di confermare la decisione di primo grado, affermando l’irrilevanza del fatto che lo stipendio attuale sia maggiore perché è comunque un lavoro “di ripiego”, non confacente alle sue abilità, danneggiate dal sinistro.
La Corte accoglie l’appello dell’assicurazione. Il danno da perdita di chance, chiarisce, per essere risarcibile deve attingere a parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza rispetto ai quali il valore statistico o percentuale – se in concreto accertabile – potrà costituire al più un criterio orientativo, senza che ne derivi la contraddizione insita nell’istituire un nesso causale fondato sul “più probabile che non” con un evento di danno rappresentato da una possibilità non probabile.
Per la Corte al giovane non può essere riconosciuto il danno da perdita di chance perché alle chance di guadagno teoriche legate al concorso da vigile del fuoco fanno da contraltare le entrate certe del lavoro in banca. Va quindi escluso che la chance in ipotesi persa per il sinistro avrebbe potuto essere un risultato migliore rispetto a quello ottenuto in concreto con il lavoro svolto. Né la perdita di chance si può riconoscere perché si tratta di un lavoro “di ripiego”, in quanto il Tribunale, nel quantificare il danno biologico, aveva personalizzato il danno aumentandolo al massimo possibile per coprire il vizio alla deambulazione (la principale causa dell’impossibilità per il giovane di partecipare al concorso da vigile del fuoco).
Di qui il riconteggio, deciso dalla Corte, del risarcimento totale.
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