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Pnrr: all’esame del Parlamento il decreto che taglia i tempi

La commissione Bilancio ha avviato l’esame del provvedimento. Il terrmine per gli emendamenti sarà giovedì 9, ma non si esclude allo stato attuale uno slittamento

di Andrea Carli

Pnrr, Fitto: "Governo sopprime Agenzia per la coesione"

4' di lettura

Obiettivo adottare soluzioni che consentano di abbattere i tempi e realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel totale rispetto delle scadenze. Dopo l’avvio da parte della commissione Bilancio del Senato dell’esame del decreto Pnrr (dl 13/2023), lunedì 6 marzo partono le audizioni informali. Tra gli auditi i sindacati (Cgil, Cils, Uil, Ugl e Cisal), le associazioni del commercio, quella dei comuni (Anci) e quella dei costruttori (Ance). Il giorno dopo, martedì, sarà la volta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Il termine per gli emendamenti sarà giovedì 9, ma non si esclude allo stato attuale uno slittamento. Il provvedimento è in prima lettura a Palazzo Madama; andrà convertito entro il 25 aprile.

La “filosofia” del decreto

Il decreto approvato dal Governo il 16 febbraio rivede il sistema do governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rafforza la capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr), e va nella direzione di una accelerazione e semplificazione delle procedure in vari settori. L’obiettivo è tagliare i tempi, in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi concordati con l’Europa.

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Reperti archeologici

La semplificazione punta anche a sbloccare e velocizzare l’iter nel caso di ritrovamento di reperti archeologici che bloccano l’esecuzione delle opere per la realizzazione degli impianti. Nell’ambito delle regole che disciplinano i poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del Pnrr, si consente al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di ambiente e patrimonio culturale. Se il Consiglio dei ministri non si è mosso in quella direzione, le deroghe alla legislazione sono ammesse solo previa autorizzazione della Cabina di regia. Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il Pnrr, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità legate al Piano. Viene inoltre consentito che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del Pnrr o del Pnc, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.

Edilizia scolastica

Per la scuola il decreto all’esame del Senato interviene sull'edilizia scolastica prevedendo che gli enti locali interessati agli interventi previsti dal Pnrr possano utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d'asta e che i soggetti attuatori possano procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture (anche di ingegneria e architettura) entro un determinato importo (inferiore a euro 215.000,00). Per gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane. Si prevede che questi soggetti possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Vengono inoltre accelerate le procedure per le scuole “innovative” (previste da progettualità Pnrr) affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con procedura negoziata.

Energia da fonti rinnovabili

Il decreto introduce misure in materia di ambiente e sicurezza energetica. Tra queste, interviene sulla disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili. Il provvedimento amplia le aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti e agli impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici. Prevede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti. Per quanto riguarda le comunità energetiche rinnovabili, il decreto all’esame del Senato favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Viene poi previsto che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite anche le relative modalità di alimentazione. La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili viene modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini. Inoltre, si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda la Via e, nel caso di pompaggi il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque. Il termine di conclusione del procedimento è corretto e stabilito in centocinquanta giorni. Viene infine fissato un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.

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