Polizza casalinghe, premio obbligatorio da 24 euro anche per gli studenti fai-da-te
Dai soggetti assicurati alle coperture garantite: il punto della situazione in una circolare pubblicata dall’Istituto
di Mauro Pizzin
3' di lettura
Con la circolare n. 6/2021 dell'11 febbraio l'Inail ritorna a fare il punto sull'assicurazione contro gli infortuni domestici, la cosiddetta “polizza casalinghe”, con cui riconosce tutela a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. In vigore dal 1° marzo l'assicurazione, obbligatoria per un'ampia categoria di persone, in passato è stata oggetto di ampia evasione, per ridurre la quale l'Istituto anche recentemente si è impegnato in ampie campagne informative.
I soggetti obbligati
Si ricorda che la polizza è obbligatoria attualmente per tutti i soggetti di età compresa fra i 18 e i 67 anni che esercitino in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo.
Sono ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell'ambiente in cui abitano; i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa; i lavoratori in mobilità; i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà, di cui al titolo II del Dlgs n. 148/2015; i lavoratori con indennità Naspl e DisColl; i soggetti che svolgano un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).
I costi assicurativi
Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi.I costi assicurativiIl premio assicurativo va corrisposto entro il 31 gennaio (che per il 2021 è slittato a lunedì 1° febbraio) e ammonta a 24 euro annui, che vengono tuttavia coperti dallo Stato nel caso nel caso in cui il soggetto interessato disponga di un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui o faccia parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24 euro).
Nel nuovo documento
La circolare 6, dopo avere ricordato quali siano i soggetti obbligati, ha chiarito anche che sono esclusi gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale, quelli conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico e gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.Nel documento sono state anche ricapitolate le modalità di iscrizione e pagamento del premio assicurativo, i requisiti per l'erogazione delle prestazioni e le caratteristiche delle singole prestazioni economiche garantite, che vanno dalla prestazione una tantum e in rendita diretta, all'assegno per assistenza personale e continuativa, alla rendita ai superstiti, all'assegno una tantum per infortunio mortale e al fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Ripercorse anche le modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, precisando che l'assicurato deve utilizzare la specifica modulistica pubblica sul sito Inail e allegata alla circolare, compilata in ogni parte sia dall'assicurato che dal medico certificatore. Nel caso non ci sia assicurati entro il termine del 31 gennaio (o, se festivo, nel primo utile successivo) Istituto ha ricordato anche che le prestazioni assicurative sono previste solo per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione, dal momento che il principio dell'automaticità delle prestazioni non si applica agli infortuni domestici.
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