Polizze, per i tecnici del superbonus 110% nuova copertura su misura
Dopo le novità della manovra 2021 i professionisti che asseverano i progetti per il superbonus devono integrare o stipulare una Rc
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Il mercato si muove per offrire polizze Rc adeguate ai professionisti coinvolti nell’iter del superbonus edilizio al 110%, dopo l’ulteriore interpretazione normativa contenuta nella legge di Bilancio 2021. Le assicurazioni esistenti vanno bene solo in alcuni casi, ma per stare tranquilli va messa in conto una spesa che va da qualche centinaia di euro fino a superare i mille.
E già si intravedono due iter distinti, con pochi problemi per i soggetti chiamati ad attestare il visto di conformità e tante grane in più per i tecnici incaricati delle “asseverazioni”, per i quali, in buona sostanza, è preferibile attivare un’assicurazione “ad hoc”. Non per questioni di risparmio, ma di chiarezza e certezza della copertura.
Il visto di conformità
Ad avere meno incognite sono senz’altro dottori commercialisti, consulenti del lavoro e in generale i soggetti chiamati ad apporre il “visto di conformità” in forma “leggera”. Abitualmente questa attività, a prescindere dall’ultimo bonus edilizio, non è compresa nelle Rc base, ma va “coperta” per mezzo di un’apposita estensione o con un prodotto a sé, sempre con un massimale che la legge impone a 3 milioni di euro di minimo. Una garanzia, secondo una stima fornita dal broker Aon, che sul mercato costa in media tra 150 e 230 euro se inserita in appendice alla polizza esistente, oppure tra 280 e 390 euro se in forma separata.
Dunque, chi già è assicurato rispetto al “visto” può considerarsi a posto? «A una lettura puntuale della norma, sì. Se l’Agenzia delle entrate avesse preteso una polizza ad hoc, lo avrebbe scritto esplicitamente», ragiona Maurizio Postal, consigliere nazionale dei commercialisti, con delega alla fiscalità. «Nonostante questo, il mio consiglio, per chi vuole operare nel campo del superbonus, è di contattare comunque la propria compagnia/broker per far inserire in polizza almeno un richiamo preciso alla norma», aggiunge Postal.
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L’asseverazione
Più complicata la situazione per i “tecnici asseveratori”, tra cui ingegneri, architetti e periti. Se l’intento del legislatore, con la legge di Bilancio, era quello di “tener buone” le Rc già esistenti, si può dire che l’obiettivo sia fallito in pieno. Il comma esordisce spiegando che l’obbligo assicurativo è rispettato quando i soggetti «abbiano già sottoscritto una Rc ai sensi di legge». Poi, però, specifica che questa non deve contenere «esclusioni» rispetto all’asseverazione, ribadisce il massimale minimo di 500mila euro e impone (per i contratti di tipo claims made) la retroattività di 5 anni per le asseverazioni effettuate in passato e l’ultrattività di 5 anni in caso di cessazione dell’attività.
«La polizza in vigore potrebbe non rispondere ai requisiti. E non è ancora chiaro se si intenda la cessazione di questa specifica attività o l’interruzione definitiva dell’operato del professionista, per chiusura della partita Iva o cancellazione dall’Albo», fanno sapere dal broker Marsh, che in questo momento propone ai tecnici una specifica Rc Asseveratori.
Come adeguarsi
Come muoversi, in pratica? I professionisti tecnici devono almeno modificare la propria assicurazione con un’appendice che garantisca il rispetto di questi punti. Oppure stipulare una nuova assicurazione. Con quali costi?
Secondo Marsh, una Rc ad hoc, postuma 10 anni per sinistro e non disdettabile, costa a partire da 300 euro. Secondo il broker Aon, optare per un’estensione della Rc esistente costa intorno al 10% del premio base, ma non meno di 200 euro. Mentre per le stand alone, le compagnie offrono due versioni: quella che si stipula a ogni singolo progetto e può variare da 300 fino anche a 1.400 euro, secondo la complessità dei lavori; oppure una Rc a copertura dell’intera attività di asseverazione, che richiede fra 300 e 420 euro.
«L’estensione è la soluzione più economica per chi non farà di queste asseverazioni un’attività prevalente», è il consiglio fornito da Aon, «mentre per chi intende dedicarsi quasi esclusivamente a questa opportunità di business, crediamo sia meglio una polizza dedicata, che copra la totalità delle asseverazioni con un massimale congruo. E per lavori complessi, è preferibile la modalità a singolo progetto, dove la copertura sull’asseverazione rientra in un ombrello di garanzie assicurative che riguardano anche rischi legati alla costruzione e all’attività di cantiere».
LE NORME E IL MERCATO
I riferimenti normativi
Le fonti principali cui rifarsi rispetto alle specifiche delle Rc professionali dedicate al superbonus sono la circolare 30/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate (punto 6.4.2) e la legge di Bilancio 2021 (la n. 178, articolo 1, comma 66, punto q)
I punti chiave
Per chi rilascia i visti di conformità è sufficiente la Rc professionale (già obbligatoria ai sensi del Dpr 137/2012) a patto che tra le copertura assicurate vi sia l’apposizione del visto “leggero” (come da articolo 35 del Dl 241/1997). Per gli asseveratori tecnici è indispensabile che la Rc non abbia alcuna “esclusione” circa l’attività di asseverazione (le esclusioni sono quelle eccezioni in cui la compagnia non copre il danno) e disponga di un massimale minimo di 500mila euro «specifico per il rischio asseverazione»
Il nodo “durata”
Per i tecnici asseveratori, se la Rc è di tipo “claims made”, serve inoltre un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività anch’essa di almeno 5 anni, a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Il problema, come rileva Aon, è che l’Agenzia delle entrate ha fino a 8 anni di tempo per i controlli. Dunque l’eventuale ultrattività dovrebbe essere adeguata a questa soglia, mentre di solito le polizze stand alone già includono un periodo decennale. Per quanto riguarda invece la retroattività, il tecnico dovrà fare attenzione a mantenere in vita la copertura specifica del superbonus anche negli anni a venire, perché se dovesse arrivare una richiesta danni quando è in vigore solo la Rc base, ma non più quella dedicata all’asseverazione, la garanzia non sarebbe più valida
Il rischio “solidarietà”
Un occhio particolare, segnala il broker Marsh, va riservato al “vincolo di solidarietà”, ossia quella opzione delle polizze Rc secondo cui l’assicurato viene coperto per tutto l’importo che gli viene contestato (quando il risarcimento è in solido con altri) e non solo per la sua quota parte. Anche su questo aspetto, appare più sicuro inserire tale vincolo in polizze ad hoc dedicate al superbonus, con massimale a consumo o legate ai singoli lavori, che evitano il coinvolgimento della polizza ordinaria e rispondono per il periodo di postuma contrattualizzato, per tutte le asseverazioni effettuate nel periodo assicurato, senza preoccupazioni future per il professionista.
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