Polizze per il cittadino, l’analisi dei rischi determina la scelta
Decisione orientata dal tasso di probabilità che l'evento dannoso si verifichi e dalla gravità che potrebbe derivarne. Quali tutele conviene attivare
di Marcello Tarabusi
I punti chiave
6' di lettura
Quali sono le principali coperture assicurative consigliabili al comune cittadino per tutelarsi dai rischi di danni o di azioni di terzi e non avere sorprese?
Bisogna anzitutto distinguere tra coperture obbligatorie e facoltative. A volte è la legge ad imporre l’obbligo di una polizza (ad esempio per l’auto), oppure la copertura è richiesta per stipulare un contratto (ad esempio per un finanziamento o per l’affitto). Come scegliere per quali danni assicurarsi, se non è obbligatorio? Bisogna valutare bene i rischi a cui si è esposti, e classificarli sulla base di due caratteristiche: la frequenza (ossia quanto è alta la probabilità che l’evento dannoso si verifichi) e la gravità (ossia: nel caso in cui l’evento si verifichi, che impatto economico avrà sulla nostra vita?).
Le regole da seguire sono semplici:
1) per gli eventi a bassa frequenza e bassa gravità (ad esempio: rottura di piatti in casa), bisogna assumersi il rischio: prima o poi capiteranno piccoli incidenti, di cui sopporteremo le conseguenze quando accadrà. Assicurarsi è costoso e inefficiente;
2) per gli eventi ad alta frequenza e bassa gravità (ad esempio, prendere l’influenza o il raffreddore), non occorre assicurarsi, ma è opportuno ridurre il rischio, con comportamenti di prevenzione (igiene delle mani, vaccinazione, etc.);
3) per gli eventi ad alta frequenza e alta gravità, va eliminato il rischio: caso tipico sono gli “sport estremi”, con incidenti frequentissimi spesso fatali; ma lo stesso vale per l’uso di sostanze nocive (fumo, droghe) e analoghi rischi. L’unico comportamento razionale è astenersi dall’attività pericolosa;
4) per gli eventi a bassa frequenza e alta gravità (grave malattia o invalidità, catastrofi naturali, rovina di edifici, e così via), è indispensabile trasferire il rischio, ossia assicurarsi.
Bisogna quindi ricercare – meglio se con un serio consulente assicurativo – coperture adeguate, nelle due aree della protezione dalla perdita di reddito e della protezione del patrimonio.
Sono del primo tipo le polizze per malattia e infortuni, che proteggono dal rischio di perdere il reddito lavorativo in caso di malattia prolungata, invalidità o non autosufficienza. Se si è l’unico produttore di reddito, doverosa la copertura temporanea caso morte per tutelare i familiari, con un capitale liquidabile agli eredi in tempi brevissimi, che risolve i problemi di liquidità anche in caso di blocco dei conti. Per il patrimonio, il rischio maggiore è dover risarcire danni a terzi: è indispensabile la polizza per i danni causati nella vita privata (cosiddetta “polizza del capofamiglia”), che non garantisce solo chi stipula la polizza, cioè “il capofamiglia”, ma anche tutte le persone del nucleo familiare (ad esempio i danni fatti dai figli fuori casa). Si può estendere la copertura (ed è bene farlo) agli animali da compagnia e ai collaboratori domestici o custodi. In tal modo, se un familiare, una persona che lavora per noi o un nostro animale cagiona un danno a terzi, in casa ma anche all’esterno dell’abitazione, sarà la compagnia a coprirlo.
La copertura deve essere capiente: la differenza di premio tra un massimale basso e uno elevato è, in percentuale, limitata; con una modesta spesa aggiuntiva si possono avere massimali molto più rassicuranti. Un buon uso di franchigie e scoperti, che lasciano a carico dell’assicurato i danni modesti, consente di avere massimali più alti a parità di premio. Opportuno coprire anche i danni ai propri beni, ma solo per eventi catastrofali o di elevata gravità: ad esempio scoppio e incendio casa, rottura di tubature, disastri ambientali come terremoti o alluvioni.
Ci sono, infine, polizze per occasioni particolari, di durata limitata: con un cantiere in casa è bene assicurarsi per il “rischio committenza”, visto che si risponde anche in proprio dei danni cagionati dall’impresa; chi viaggia all’estero dovrebbe assicurarsi per eventuali cure, imprevisti e – perché no – per il caso di morte in volo o in viaggio.
Obbligo di stipula per legge o imposto da un contratto
L’assicurato può sempre scegliere la compagnia, le condizioni di polizza e le garanzie aggiuntive: ma in quali casi è obbligatorio avere un’assicurazione?
Il caso più comune è la polizza per la responsabilità civile da circolazione stradale (polizza “Rca”), obbligatoria praticamente per qualsiasi mezzo a motore che non vada su rotaie. Ma non è l’unico caso. Sono tenuti ad avere una polizza per la responsabilità professionale tutti i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali. La copertura è obbligatoria poi per tutti i soggetti e le strutture che operano in ambito sanitario, sia nel settore pubblico che in ambito privato. Un altro esempio, è la polizza a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, a copertura dei danni all’immobile e a terzi, per rovina totale o parziale, gravi difetti costruttivi e altri vizi. In tutti questi casi, il cliente ha diritto di conoscere gli estremi della polizza (compagnia e numero polizza) ed il relativo massimale (addirittura di avere una copia per la polizza sugli immobili da costruire). In altri casi non vi è un obbligo di legge, ma l’assicurazione è “imposta” da un contratto: per un mutuo di lunga durata, la banca esige una polizza vita a copertura del capitale residuo per il caso di morte o invalidità, e una polizza “incendio e scoppio” a copertura dell’immobile in garanzia; quando si acquista un’auto con finanziamento, ci viene richiesta un’assicurazione per furto, incendio e danneggiamento.
Anche quando la polizza è imposta (dalla legge, o come condizione per un prodotto o servizio), il consumatore ha diritto di scegliere con quale compagnia assicurarsi, per quali massimali (purché sopra i minimi di legge) e a quali condizioni.
E potrà valutare se integrare la copertura obbligatoria con garanzie accessorie. Ad esempio, la normale polizza Rca non copre i danni al conducente, né quelli al proprio veicolo e neppure furto/incendio. È utile – e costa in genere molto poco – la polizza infortuni del conducente alla guida. Le garanzie per furto e incendio hanno senso per veicoli nuovi di un certo valore (anche se oggi anche le auto usate hanno un valore elevato); lo stesso dicasi per la kasko.
Alluvioni e catastrofi naturali fuori dalle garanzie standard
Ho una polizza sulla casa e ho subito danni dall’alluvione. Posso chiedere il risarcimento alla compagnia?
Praticamente tutte le polizze casa escludono espressamente gli eventi catastrofali come guerre, esplosioni nucleari, terremoti, maremoti, inondazioni e così via. Anche la garanzia per “eventi atmosferici” copre solo i danni causati dall’evento (ad esempio rottura dei vetri per grandine), ma non le infiltrazioni, i trabocchi di grondaie e simili.
Ormai tutte le compagnie offrono però la copertura specifica – con premio a parte – per terremoti, alluvioni e inondazioni e altre catastrofi naturali: va quindi verificato se Lei ha stipulato anche questa speciale copertura, come garanzia accessoria alla polizza casa, oppure con polizza separata.
Rimborso delle spese legali se collegate alla richiesta danni
Mi hanno detto che la compagnia assicurativa anticipa le spese solo con clausole ad hoc. Le polizze da responsabilità civile coprono anche le spese legali per difendersi?
Il codice civile pone le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’assicuratore, entro il 25% del massimale. Se il risarcimento supera il massimale, le spese si ripartiscono proporzionalmente. La garanzia sulle spese legali non evita però l’esborso, perché opera solo dopo che l’assicurato abbia pagato il proprio legale e/o il consulente tecnico di parte (Cassazione 21290/2022). Non può essere limitata a professionisti scelti dalla compagnia (Cassazione 21220/2022). Si possono inserire clausole che prevedono l’anticipo diretto della spesa da parte della compagnia, ma in tal caso alcune compagnie impongono i loro legali.
Altra cosa sono le polizze di «tutela legale», in virtù delle quali l’impresa di assicurazione si obbliga a sostenere le spese legali o peritali per la difesa in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, quindi anche non connesse a richieste di danni e, anzi, anche quando è l’assicurato a far causa ad altri.
Simili polizze sono molto utili per la difesa penale nei casi di omicidio o lesioni stradali: difendersi nel processo penale è molto oneroso e tali spese non sono incluse nelle coperture Rca. Ma anche nelle liti civili non è indifferente dover anticipare le spese, oppure trasferirle direttamente all’assicuratore. È consigliabile avvalersi di distinte compagnie per la copertura Rc e per quella di tutela legale, per evitare conflitti di interessi, ove nel processo la compagnia neghi la copertura o si schieri contro l’assicurato.
Sanità: protezione ad hoc per malattie e interventi gravi
Mi viene proposta una polizza sanitaria che consente l’accesso alle cure senza pagare, nei centri convenzionati con la compagnia: è conveniente?
Anche per la sanità, bisogna verificare i parametri della frequenza e della gravità del rischio. È indispensabile la copertura “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, che copre cure e ricoveri per gravi patologie o interventi chirurgici molto complessi: le liste di attesa nelle strutture pubbliche spesso non consentono l’accesso tempestivo alle cure, ma nei casi gravi e gravissimi i costi per le cure private sono proibitivi. Tale polizza consente di accedere rapidamente alle cure o alla chirurgia, anche attraverso centri sanitari privati di eccellenza, senza nemmeno anticipare la spesa se ci si avvale delle strutture convenzionate con la compagnia.
Spesso sono previsti pacchetti di screening gratuiti che comprendono esami e visite specialistiche.
Le polizze a copertura delle spese sanitarie di più modesto importo (ad esempio visite mediche o diagnostica per immagini) possono risultare antieconomiche, a meno che non si aderisca a piani sanitari aziendali, o di categoria (ad esempio delle casse professionali o dei sindacati), spesso più vantaggiosi perché contrattati a livello centrale. Certamente opportuna, infine, una polizza a copertura del rischio di perdita di reddito in casi di malattie o ricoveri di lunga durata.
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