ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùLe indicazioni

Pos obbligatorio per commercianti e studi professionali, ecco cosa cambia a fine mese

Chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata, ma sono contemplati casi di oggettiva impossibilità tecnica

di Andrea Carli

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3' di lettura

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano infatti poco più di tre settimane all’entrata in vigore delle nuove regole sui pagamenti elettronici. Entro il 30 giugno, infatti, commercianti e studi professionali dovranno dotarsi del Pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito).

La novità in materia fiscale è stata introdotta dal decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto ha anticipato al 30 giugno (anziché 1° gennaio 2023) le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con il Pos.

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Nella circolare n. 8 del 7 giugno 2022 la Fondazione studi consulenti del lavoro ha fornito alcune indicazioni di dettaglio su quello che cambierà su questo fronte, e su un’altra soluzione prevista dallo stesso provvedimento: l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.

A chi si applicano le nuove regole sul Pos

Chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettare pagamenti elettronici.

Che cosa accade se il commerciante non si adegua

Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti di questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. In sostanza, osserva la Fondazione, chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

I casi di oggettiva impossibilità tecnica

Un provvedimento precedente (decreto legge 179/2012, articolo 15) ha previsto che l’obbligo di accettare i pagamenti con Pos non vale nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. In questa ipotesi si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (legge 689/81) con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta). Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge 689/81, come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (cosiddetta “oblazione amministrativa”). Questo istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Obbligo di fatturazione elettronica esteso da luglio 2022

Il documento della Fondazione studi consulenti del lavoro si concentra poi sull’altra novità introdotta dal decreto legge 36 (articolo 18, commi 2 e 3), ovvero l’entrata in vigore dal primo luglio dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva, che finora erano esclusi. Si tratta di soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011), contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro.

SOGGETTI ESONERATI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
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