Decreto Sostegni

Precari e stagionali, 2.400 euro senza domanda all’Inps per chi ha già avuto aiuti

L’istituto di previdenza chiarisce che il bonifico partirà senza richieste per gli aventi diritto che hanno già ricevuto le indennità del Dl Ristori. Per gli altri domanda entro il 30 aprile

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

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I punti chiave

  • Il decreto Sostegni ha previsto un aiuto una tantum di 2.400 euro per stagionali e precari
  • Chi ha già ricevuto precedenti aiuti riceverà in automatico l’accredito
  • Le nuove domande dovranno essere presentate all’Inps entro il 30 aprile

2' di lettura

I lavoratori che nei mesi scorsi hanno già beneficiato dell’aiuto economico contemplato dal decreto Ristori (articolo 15 e articolo 15-bis del Dl 137/2020) riceveranno in automatico il nuovo assegno omnicomprensivo pari a 2.400 previsto dall’articolo 10 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni). Chi invece, non avesse presentato alcuna domanda lo scorso anno, non avendo così, prima d’ora, ottenuto le indennità previste dai precedenti decreti emergenziali, dovrà necessariamente presentare apposita richiesta, in via telematica, all’istituto entro la scadenza del prossimo 30 aprile.

I beneficiari in automatico

Lo chiarisce il messaggio Inps 1275 del 25 marzo scorso, che fornisce le prime informazioni in ordine alle prestazioni previste dal nuovo decreto Sostegni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

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Nella nota pubblicata, l’istituto specifica che riceveranno anche la nuova indennità di 2.400 euro direttamente in accredito sull’Iban indicato nelle precedenti richieste le seguenti categorie di lavoratori, beneficiari delle precedenti tutele ossia:

•i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

•i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

•i lavoratori intermittenti;

•i lavoratori autonomi occasionali;

•i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

•i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

•i lavoratori dello spettacolo.

Le nuove richieste si presentano entro il 30 aprile

Per chi nel passato, non aveva avanzato alcuna richiesta pur presentando i requisiti di accesso, o non rientrava nella platea dei beneficiari individuata nei precedenti provvedimenti emergenziali, è necessario, come detto, che si attivi per presentare domanda entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato/consulenti nel sito internet dell’istituto.

Sul punto si ricorda che, solamente per coloro che dovranno presentare per la prima volta l’istanza per l’accesso al contributo, non dovranno, alla data di presentazione della domanda essere titolari di pensione o altro contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità (articolo 10, comma 4, del Dl 41/2021).

Platea più ampia

Nel merito della nuova richiesta va riferito che il decreto Sostegni ha di fatto ampliato la platea dei possibili beneficiari rispetto ai precedenti decreti emergenziali, includendo, ora, nel perimetro del bonus anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti balneari, altresì alzando il tetto massimo di reddito annuo per l’accesso all’indennità dei lavoratori dello spettacolo, da 50mila a 75mila euro.

Le indennità non si cumulano

La nota dell’Inps ricorda che le indennità previste non sono cumulabili fra di loro; questo significa che, qualora l’interessato rientri in più di una categoria di lavoratori potenziali beneficiari, il bonus di 2.400 euro potrà essere corrisposto solamente un’unica volta e non replicato per le varie categorie ammissibili al beneficio.

Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito del contribuente beneficiario, ma rimangono comunque cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

L’Inps specifica ulteriormente che per il periodo di fruizione del beneficio non verranno accreditati i contributi figurativi né si avrà diritto all’assegno per il nucleo familiare.

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