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Precompilata, dallo Spid alla delega come vedere e inviare il 730

Accesso dall’area riservata del sito delle Entrate con credenziali Spid, Cie o Cns. La guida dell’Agenzia spiega anche la delega alla persona di fiducia

di Giovanni Parente

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4' di lettura

Dallo Spid alla delega. Tutte le strade portano alla precompilata. O meglio alla possibilità di accedere e di inviare il modello 730 per chi sceglie l’opzione «fai-da-te», ossia senza recarsi a un centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato . Il punto di partenza è rappresentato dalla pagina di ingresso all’area riservata sul sito delle Entrate dedicata alla precompilata. Da qui è possibile procedere inserendo le proprie credenziali di accesso. Proviamo a vederle nel dettaglio con l’aiuto della guida alla precompilata predisposta dall’Agenzia.

Spid, Cie o Cns

Le principali porte di accesso sono rappresentate da Spid, Cie e Cns.

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• Spid è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati accreditati. Chi è già in possesso di un’identità digitale, può accedere con le credenziali del proprio gestore.

• Cie è la Carta di identità elettronica, ossia il documento personale che attesta l’identità del cittadino. È dotata di microprocessore e, oltre a comprovare l’identità personale, permette l’accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione.

• Cns è la Carta nazionale dei servizi: si tratta di una smart card che contiene un «certificato digitale» di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione.

La presentazione per altri soggetti

Una volta autenticati, come evidenzia la guida delle Entrate, si può scegliere di operare anche in qualità di «tutore», «amministratore di sostegno», «curatore speciale», «genitore», «erede» o «persona di fiducia», per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona deceduta o di un altro soggetto che ha autorizzato a usare, nel suo interesse, i servizi online dell’Agenzia. In tutti questi casi bisogna essere in possesso di una specifica abilitazione rilasciata dalle Entrate.

La delega alla persona di fiducia

Il contribuente può richiedere di abilitare una persona di sua fiducia. Quest’ultima, una volta che è stata abilitata, accede all’area riservata con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse della persona che lo ha abilitato.

Ogni persona può designare una sola «persona di fiducia». Ogni persona può essere designata quale «persona di fiducia» da non più di tre persone e disabilitata al massimo tre volte in un anno solare. Chi è stato disabilitato per tre volte non potrà, per quell’anno, essere ulteriormente abilitato come persona di fiducia.

La persona di fiducia, inoltre, deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

L’abilitazione della persona di fiducia ha validità fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza. Questo termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Se non è stato indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attiva.

La richiesta dell’interessato

La richiesta di abilitazione della persona di fiducia segue un doppio binario: da parte dell’interessato o, in alcune circostanze, da parte della stessa persona di fiducia.

Come spiega la guida delle Entrate, la richiesta può essere presentata dall’interessato:

• tramite una specifica funzionalità web messa a disposizione all’interno della sua area riservata, nella sezione «Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi»;

• in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (Pec), dalla casella dell’interessato o della persona di fiducia (autorizzata all’invio mediante indicazione all’interno del modulo stesso). Il messaggio va trasmesso a una Direzione provinciale dell’agenzia delle entrate. Il modulo va sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine (ad esempio, la scansione), insieme alla copia del documento di identità dell’interessato;

• presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate, presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, con copia del documento di identità dell’interessato;

• tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione «Prenota un appuntamento» del sito internet delle Entrate. Il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità dell’interessato.Dopo la videochiamata, l’interessato invia il modulo, sottoscritto con firma digitale, all’ufficio dell’agenzia delle Entrate contattato, allegandolo a un messaggio di posta elettronica certificata (Pec) o di posta elettronica ordinaria. In alternativa, può inviare la copia per immagine del documento analogico (ad esempio, una scansione), insieme alla copia del proprio documento di identità.

La richiesta della persona di fiducia

Se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare il modulo presso l’ufficio, la richiesta può essere presentata direttamente dalla persona di fiducia:

In questi casi, sottolinea la guida delle Entrate, «la persona di fiducia deve recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale» dell’Agenzia. «Al modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, vanno allegati una copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia e l’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Se l’interessato è ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, a ciò autorizzato per legge».

Attenzione anche alla Privacy, perché «le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate».



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