Fisco e contabilita

Prelievi oltre 5mila euro al mese da motivare

di Dario Deotto

2' di lettura

Eventuali misure di penalizzazione per i prelievi di denaro contante dai conti bancari - e, ancora peggio, per eventuali versamenti, come da qualche parte è stato ventilato - devono tenere conto che già l’ordinamento tributario prevede per tali situazioni alcune “sanzioni improprie” (per come viene interpretata la legge).

Si tratta delle misure stabilite dall’articolo 32 del Dpr 600/1973. La norma dispone che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti con gli intermediari finanziari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine (questa parte della norma riguarda sostanzialmente i versamenti non giustificati e tutti i contribuenti).

Loading...

L’articolo 32 prevede ulteriormente (in questo caso soltanto per gli imprenditori) che i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti con gli intermediari finanziari sono posti come ricavi a base delle stesse rettifiche, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Questo all’ulteriore condizione, dopo la legge 225/2016, che i prelevamenti risultino superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5mila mensili.

Tali previsioni riguardano l’attività istruttoria degli uffici, ma sono state interpretate come vere e proprie norme che autorizzano automaticamente la rettifica da parte dell’ufficio. Infatti, sia la Cassazione che le Entrate sostengono che si tratta di presunzioni legali relative - che invertono l’onere probatorio e lo addossano sul contribuente – in grado di accertare l’esistenza di redditi (ricavi per i prelievi) non dichiarati. Con conseguenze, spesso, molto tortuose per il contribuente.

Il fatto che si tratti di presunzione legale relativa non risulta, tuttavia, in alcun modo condivisibile. La norma è volta soltanto a fare acquisire all’Agenzia dati fiscalmente rilevanti. Basterebbe leggerla fino in fondo: «Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante… Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale».

La norma, dunque, prevede semplicemente che il contribuente possa dare preventiva dimostrazione circa l’effettiva consistenza dei dati acquisiti dall’ufficio, di modo che quest’ultimo possa escludere dall’eventuale accertamento i dati per i quali vengono fornite idonee giustificazioni.

La conferma di quanto appena riportato deriva poi dal fatto che la norma stabilisce che le risultanze delle indagini finanziarie sono «poste a base delle rettifiche e degli accertamenti». Il fatto che le operazioni finanziarie compiute dal contribuente siano “poste a base” delle rettifiche rivela proprio la volontà del legislatore di evitare la trasformazione degli elementi raccolti nell’attività istruttoria in prove di evasione.

Senza contare che la stessa norma dispone che i dati e gli elementi tratti dalle indagini finanziarie vanno “canalizzati” all’interno di specifiche disposizioni di accertamento (articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973), le quali non contengono alcuna presunzione legale.

Riproduzione riservata ©

loading...

Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti