Prestiti garantiti dal Fondo Pmi: caccia al tesoro in 6 percorsi guidati
Via alle nuove condizioni per i finanziamenti garantiti dedicati a piccole e medie imprese e professionisti. Le istruzioni per fare domanda
di Gabriele Ferlito e Flavia Landolfi
3' di lettura
Con un “ponte” tra vecchio e nuovo regime, i piccoli prestiti a valere sulla garanzia del Fondo per le Pmi potranno godere di una semplificazione almeno sotto il profilo delle procedure. Perché, invece, sul fronte delle risorse la partita è ancora aperta e attende un’iniezione di liquidità, anche sotto forma di minori accantonamenti da parte del Fondo per queste particolari linee di credito.
Operative le modifiche al Dl Liquidità, che hanno innalzato il tetto dei mutui da 25mila a 30mila euro ed esteso la durata da 6 a 10 anni, il primo problema è quello della sovrapposizione tra le domande inviate con il vecchio regime e la possibilità per imprese e professionisti di accedere a condizioni finanziarie più favorevoli. Una questione che secondo il contatore del Fondo di garanzia per le Pmi riguarda oggi la bellezza di quasi 550mila pratiche presentate alle banche, molte delle quali già evase. Ma andiamo con ordine.
Le novità e la semplificazione
La legge di conversione del dl Liquidità ha modificato la durata e l’importo massimo dei mini finanziamenti garantiti al 100% (30mila euro rimborsabili in 10 anni), nonché i parametri per il calcolo dell’importo garantibile (25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all’anno precedente). Una specifica clausola consentirà, a chi ha già fatto domanda con le vecchie regole, di chiedere l’adeguamento del finanziamento garantito alle nuove condizioni. E con l’ok della Commissione europea al nuovo meccanismo è fondamentale adesso capire come fare domanda o integrare quella già presentata.
Il gestore del Fondo di garanzia ha pubblicato il nuovo modello per la richiesta della garanzia nonché una circolare (n. 12/2020) operativa . I chiarimenti forniti nella circolare sono di grande interesse per quanto riguarda gli obblighi documentali. C’era infatti il pericolo che si dovesse ricominciare da capo tutta la trafila burocratica già svolta in occasione della prima richiesta.
Invece, contrariamente alle aspettative, il Fondo ha effettuato uno sforzo di semplificazione. Il nuovo modulo per la richiesta di garanzia andrà compilato solamente da chi decide di sottoscrivere con il proprio istituto di credito un nuovo e distinto finanziamento che si affianca al precedente, portando avanti due autonomi piani di ammortamento (nell’ipotesi migliore, un finanziamento di 25mila euro e un altro di 5mila). Se invece si decide di “consolidare” il tutto in un unico contratto, allora non va inoltrata una nuova richiesta al Fondo (si veda lo schema a fianco).
I dati per calcolare l’importo del prestito
Quanto ai dati da prendere a riferimento per calcolare l’importo del prestito, la precedente formulazione della norma richiedeva l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. Solo per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 era ammesso l’utilizzo di un’autocertificazione. Tuttavia, molte imprese e professionisti non avevano ancora presentato tali documenti con riferimento all’anno 2019. In questi casi si è fatto riferimento ai dati dell’anno 2018.
I più penalizzati sono stati coloro che avevano iniziato l’attività negli ultimi mesi del 2018: questi, in mancanza di bilanci o dichiarazioni riferite al 2019, hanno dovuto parametrare il finanziamento al fatturato realizzato dall’apertura fino al 31 dicembre 2018. Adesso è prevista, per tutti, la possibilità di autocertificare i dati conseguiti nell’esercizio 2019.
La modifica è certamente positiva. Tuttavia si pone un problema: che cosa accade ai soggetti che hanno avanzato la prima richiesta di finanziamento sulla base della documentazione del 2018 e ora decidono di integrare la domanda? Dovranno fare riferimento sempre ai dati del 2018, per ragioni di omogeneità, oppure dovranno riferirsi ai dati del 2019 (“medio tempore” ufficializzati, o comunque autocertificati)? E in questa ipotesi, cosa succede se i parametri del 2019 sono peggiori rispetto a quelli dell’anno precedente? Si tratta di domande su cui sarebbe opportuno un chiarimento.
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