Mutuo prima casa giovani: come ottenere le agevolazioni e chi può accedervi
Le domande possono essere presentate dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022. Rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa con 290 milioni nel 2021 e 250 per l’anno successivo
di Andrea Carli
I punti chiave
- Aiuti acquisto prima casa per under-36
- Garanzia dello Stato fino all’80% del mutuo
- Domande fino al 30 giugno 2022
- Acquisto di prima casa, stop imposte di registro fino al 30 giugno 2022
- Credito di imposta come ristoro sull’Iva corrisposta sull’acquisto
- Finanziamenti esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%
2' di lettura
Un sostegno per chi non ha ancora 36 anni e, senza quel minimo di certezze che un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o forme di impiego autonomo possono dare, vede l’accensione di un mutuo per acquistare casa un’operazione ai limiti del possibile.
Aiuti acquisto prima casa per under-36
Come preannunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della presentazione del Piano di ripresa e resilienza al parlamento, nel pacchetto delle misure entrate nel decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri e finanziate con i 40 miliardi di scostamento di bilancio, entrano all’articolo 64 anche gli aiuti per consentire agli under-36 (in precedenza la soglia era 35 anni) di acquistare la prima casa. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 maggio, entrando in vigore il giorno successivo.
Garanzia dello Stato fino all’80% del mutuo
Questi giovani potranno accedere al Fondo di garanzia per la prima casa. La percentuale di copertura della garanzia passa dal 50 all’80% dei finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo.
Domande fino al 30 giugno 2022
Le domande per accedere alla garanzia dello Stato potranno essere presentate dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 24 giugno prossimo fino al 30 giugno del 2022 dagli under 36 con un Isee sotto i 40mila euro. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa è aumentata di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 per il 2022.
Prima casa, stop imposte di registro fino al 30 giugno 2022
Fino al 30 giugno dell’anno prossimo gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40mila euro annui.
Credito di imposta sull’Iva corrisposta per l’acquisto
Per questi atti relativi a cessioni soggette a Iva è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto. Il credito din imposta può altresì essere utilizzato in compensazione (Dlgs 241/97). Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche
Il decreto Sostegni bis prevede infine che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti dal decreto e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata allo stesso siano esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (l’imposta è dello 0,25 per cento).
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