Problemi con l’operatore telefonico? Ecco come funzione “Concilia Web”
Se i reclami non vanno a buon fine – e sappiamo che è sempre meglio farli in forma scritta, via raccomandata o pec – bisogna usare la procedura di conciliazione.
di Alessandro Longo
I punti chiave
5' di lettura
Problemi con il proprio operatore di comunicazioni elettroniche? Se i reclami non vanno a buon fine – e sappiamo che è sempre meglio farli in forma scritta, via raccomandata o pec – bisogna usare la procedura di conciliazione. C’è uno strumento ingiustamente poco noto, per farla gratis e con comodità online: Concilia Web, gestito dall'Autorità di settore (Agcom). Vediamo tutto quello che c'è da sapere per usare lo strumento.
Perché usare Concilia Web
Concilia Web, per la conciliazione gratuita (conciliaweb.agcom.it), si può usare per qualunque problema o disservizio con un operatore telefonico e di comunicazione. Telefonia fissa, mobile, internet, pay tv. Ad esempio per: bollette contestate, sospensioni illegittime di servizi, disservizi sulla rete telefonica o internet, servizi non richiesti, costi considerati eccessivi.Sfruttiamo la conciliazione quando il reclamo all'operatore non ha esiti, passati 30-45 giorni (a quanto consiglia Agcom).
Come si accede a Concilia Web? Dopo essere entrato nella pagina all'indirizzo www.Conciliaweb.agcom.it o dal sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it, l'utente dovrà inserire le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) o accedere tramite Cie (carta identità elettroniche) online, un po' come farebbe su un sito della PA.
Come usare Concilia Web
Una volta entrato nella pagina iniziale bisogna compilare tutti i dati, spiegare il problema e allegare tutti i documenti della propria pratica (foto bollette, di addebiti contestati eccetera). Prima di cliccare “salva ed invia”, ci si accerti che la spunta di ogni campo sia verde e non rossa. Il campo “assenza di Internet per contatti” può rimanere rosso. Nel caso in cui i simboli siano verdi, ma non si riesca comunque a registrarsi, si provi ad accedere mediante un browser diverso. Ove il problema persista, è possibile inviare una foto della schermata (screenshot), insieme ad un recapito telefonico e al codice fiscale tramite il modulo di assistenza on line.
I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco. Il doppio asterisco indica i casi in cui è obbligatorio compilare uno tra due campi. In ogni caso, dopo aver utilizzato il tasto “continua” basta verificare che il titolo della sezione appena compilata sia preceduto da un simbolo verde di spunta. Si ha più di un problema. Andiamo alla voce “Tuoi procedimenti”, clic su “Azioni”, e quindi si può cliccare sull'icona “Integrare l'istanza”, aggiungendo nuovi disservizi o differenti Operatori. È possibile integrare il fascicolo, introducendovi nuovi documenti o appunti (in formato testuale) in qualsiasi momento, a partire dalla trasmissione dell'istanza o avvio del procedimento.
Non si riesce a usare Concilia Web: problemi comuni
In base al disservizio scelto, il sistema chiede di inserire una data (di attivazione, di trasferimento dell'utenza); se l'utente non la ricorda con precisione ne basta una approssimativa. Idem per la data di inizio possesso del numero.Se un problema persiste, è possibile contattare l'assistenza online clienti-conciliaweb@agcom.it, specificando nel messaggio un recapito telefonico e il proprio codice fiscale.
Abbiamo commesso un errore nella compilazione? Andiamo in “Tuoi procedimenti”, clic sulla barra delle “Azioni”; qui è possibile accedere al proprio fascicolo documentale, dal quale si può scegliere se allegare altri documenti o note (Aggiungi documenti/Scrivi testo). Non è consentito modificare o rimuovere elementi già inseriti, ma solo aggiungere nuovo testo o nuovi documenti. Da qui è possibile anche eliminare l'intera pratica, tramite l'icona X “rinuncia al procedimento”. In questo caso sarà necessario attendere l'archiviazione (il sistema restituisce il messaggio “in attesa della firma dell'atto) della pratica per poterla ripresentare.
Se l'utente non sa o non può usare la procedura telematica
Sempre possibile, per chi non è a proprio agio con il digitale, non ha e non vuole attivare Spid (o la Cie per i servizi online), partecipare alla conciliazione presentandosi di persona presso il Corecom della propria Regione o presso uno dei punti di accesso periferici predisposti. Concilia Web resta comunque il mezzo più comodo.Presso il Corecom si potrà essere assistiti nell'inserimento dei dati sulla piattaforma o si potrà, tramite apposite postazioni disponibili per il pubblico, procedere alla registrazione e alla compilazione dell'istanza.
Supporto di un avvocato o di associazioni consumatori
Per accedere alla procedura non è necessario essere rappresentati da un legale. Ma lo si può fare, inserendo i dati relativi al legale nel campo dedicato alla delega. Ci si può anche fare rappresentare da un'associazione consumatori e farsi assistere da un commercialista. Rivolgiamoci a queste figure in particolare se il nostro caso è complesso, se i valori economici sono significativi, e se abbiamo poca dimestichezza con gli strumenti online.
Che succede dopo: la negoziazione diretta
La procedura telematica prevede che nei primi 20 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica, le parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma per scambiare eventuali proposte di accordo. Questa negoziazione diretta non è obbligatoria. Trascorsi i 20 giorni, o non appena una delle parti si rifiuti di proseguire nella negoziazione, è possibile procedere con la conciliazione.
La conciliazione semplificata
Per alcune materie è prevista una conciliazione semplificata: addebiti per traffico in roaming europeo e internazionale; addebiti per servizi a sovrapprezzo; attivazione di servizi non richiesti; restituzione del credito residuo; restituzione del deposito cauzionale; errato o omesso inserimento dei dati negli elenchi pubblici; spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore; omessa o ritardata cessazione del servizio a seguito di disdetta o recesso. Il conciliatore del Corecom interverrà nello scambio formulando delle proposte.
La conciliazione ordinaria
Per altri casi è prevista la conciliazione in udienza, alla quale si potrà partecipare accedendo alla stanza virtuale in videoconferenza, cliccando sul link che viene comunicato via mail e presente nel fascicolo elettronico. Il sistema chiederà eventualmente di scaricare il componente aggiuntivo Webex. All'utente verrà richiesto di effettuare un test per verificare il corretto funzionamento del software. È possibile chiedere che l'udienza venga differita, ma non fissare autonomamente una nuova data. Per l'udienza di conciliazione è possibile delegare un'altra persona, inserendone il codice fiscale. Si noti che, affinché la delega sia valida, il delegato stesso dev'essere preventivamente registrato in ConciliaWeb.
Se l'operatore fa una proposta a parte
Capita che l'operatore proponga una soluzione transattiva al di fuori della piattaforma. In questo caso, se l'utente ritiene l'accordo soddisfacente, può accettarlo; perché sia valido, tuttavia, è necessario rinunciare all'istanza di conciliazione sulla piattaforma.
Quanto dura il tutto
La procedura telematica prevede che nei primi 20 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica, le parti abbiano la possibilità di dialogare tramite la piattaforma per scambiare eventuali proposte di accordo (negoziazione diretta). Decorso inutilmente tale periodo, o prima, in caso di rinuncia esplicita di una delle parti, si avvia la conciliazione. Quella “semplificata”, in talune materie indicate, si concluderà entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza con la formulazione di una proposta di accordo da parte del conciliatore. La conciliazione in udienza prevede sempre un termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Si fa presente che, in fase di avvio della piattaforma e sulla base di un alto numero di istanze ricevute il termine di 30 giorni potrebbe slittare. Se fallisce la negoziazioneDecorsi i 30 giorni, l'utente è libero di rivolgersi alla giustizia ordinaria, avendo formalmente adempiuto all'onere di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione.
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