lesioni stradali

Procedibilità d’ufficio confermata dalla Consulta

Respinta la questione sollevata a La Spezia, ma ne arriva una da Milano

di Guido Camera

Roma, il palazzo della Consulta (Ansa)

2' di lettura

Il reato di lesioni stradali colpose gravi e gravissime, nell’ipotesi “base” dell’articolo 590-bis, comma 1 del Codice penale, rimane procedibile d’ufficio. Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza 223 del 24 ottobre, respingendo la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia. Ma non finisce qui: analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di Milano, su ulteriori elementi di potenziale irragionevolezza che derivano dalla mancata previsione della procedibilità a querela per i casi in cui l’incidente derivi da una violazione del Codice della strada “semplice”, e non da una di quelle più gravi previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 590 bis (abuso di alcol o droghe, velocità eccessiva, inversione di marcia e sorpassi azzardati, attraversamento di intersezioni stradali con semaforo rosso).

La Consulta ha deciso sul caso di un automobilista accusato di lesioni stradali colpose gravi per mancata precedenza a un motociclista, che non aveva sporto querela. La procedibilità di ufficio aveva tuttavia reso inevitabile il processo: il giudice aveva allora sollevato l’incostituzionalità del Dlgs 36/2018, sostenendo che il Governo avesse violato la delega dell’articolo 1, comma 16, lettera a) della legge 103/2017, che aveva previsto la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena inferiore a quattro anni, esclusi i casi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità. Il Tribunale aveva richiamato il parere della commissione Giustizia della Camera sul primo schema del Dlgs, che sollecitava il Governo ad adottare la procedibilità a querela, perché la condizione di incapacità della vittima, in cui conservare la procedibilità d’ufficio, era riferita solo ai casi di vulnerabilità antecedente al comportamento dell’imputato, da questi sfruttata per commettere il reato.

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Per la Consulta, il Governo ha adottato «una interpretazione non implausibile»: il ritorno alla procedibilità a querela si sarebbe posto «in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima, dal Parlamento (…) di prevedere la procedibilità di ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali».Ma i giudici delle leggi riconoscono come «la formula normativa utilizzata dal legislatore delegante sia in radice ambigua»: non è chiaro se l’incapacità debba essere antecedenti al delitto o possa anche esserne conseguenza.

Si attende ora la decisione sulla questione milanese, che evidenzia altri profili: ipotesi di colpa lieve (una banale distrazione) e danno non grave (una lesione guaribile in meno di due mesi) sono trattate come una lesione gravissima (la perdita di un arto) causata da chi guida sotto l’effetto di droghe. A ciò si aggiunga che «nella normalità le lesioni riportate a seguito di un impatto tra (o con) veicoli in nulla compromettono la capacità di autodeterminazione della vittima».

Quindi, se c’è colpa generica, «subordinare le esigenze risarcitorie della vittima alla celebrazione del procedimento penale non frustra solo» i suoi interessi, «ma si risolve altresì in un irragionevole dispendio di risorse processuali». E sono stati depositati, a Camera e Senato, disegni di legge per ripristinare la procedibilità a querela per l’ipotesi “base”: anche ciò pare un segnale di volontà del legislatore da non sottovalutare.

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