Professionisti, dal 20 maggio al via l’equo compenso
Il legislatore ha voluto riequilibrare le retribuzioni nei confronti di committenti forti
di Filippo Di Mauro e Guglielmo Saporito
I punti chiave
3' di lettura
Con la legge sull’equo compenso (legge 49/2023 pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale di ieri) dal 20 maggio cambiano alcuni elementi cardine dei rapporti tra professionisti e committenti. La platea interessata comprende sia professionisti collegiati (cioè con ordini o collegi), sia quelli organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Una serie di previsioni riguarda i rapporti economici tra professionisti e committenti “forti”, intendendo per tali banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, società partecipate, nonché imprese che abbiano impiegato più di 50 dipendenti ovvero conseguito ricavi superiori ai 10 milioni di euro nell’anno precedente al conferimento dell’incarico professionale (articolo 2, commi 1 e 3, della legge sull’equo compenso). Restano, invece, escluse le società di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione: per i professionisti in rapporto con questi ultimi si prevede, comunque, che il compenso sia «adeguato».
Tornano le tariffe vincolanti
Il legislatore ha colto l’occasione, rappresentata dalla necessità di riequilibrare le retribuzioni dei professionisti nei confronti di committenti forti, per porre alcuni punti fermi in tema di tariffe. Queste ultime, infatti, rientrano in gioco, ponendo termine a un periodo di liberalizzazione (iniziato nel 2006). Ritorneranno quindi le tariffe vincolanti per le attività professionali. L’articolo 12 della legge sull’equo compenso abroga, infatti, la norma (articolo 2, comma 1, del Dl 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti. Il risultato è, quindi, la reviviscenza delle tariffe obbligatorie, che saranno ora determinate dai decreti ministeriali di competenza: ad esempio, se un avvocato svolge un’attività professionale per una pubblica amministrazione, il compenso equo si determina applicando i parametri previsti dal regolamento contenuto nel Dm Giustizia 55/2014, così come modificato dal Dm 147/2022.
Basta con le prestazioni al ribasso
Con la nuova legge, quindi, si reintroducono limiti all’autonomia dei professionisti, che non possono più offrire prestazioni al ribasso se danneggiano senza motivo l’immagine della categoria professionale.
Come si determinano gli onorari
Gli onorari professionali saranno determinati sulla base di plurimi elementi, quali l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni trattate. Questa terminologia, propria dell’attività forense, viene estesa a tutti i professionisti, e subirà quindi gli opportuni adeguamenti.
Tornano i poteri degli ordini professionali
Riemergono anche i poteri degli ordini professionali, sia di predisporre tariffari (con aggiornamenti a cadenza biennale) che di esigerne il rispetto, facendo valere i doveri deontologici e irrogando sanzioni nei confronti dei professionisti che applicano compensi irragionevolmente bassi (articolo 5, comma 5).
Le pattuizioni non più tollerate
La legge vieta accordi o clausole squilibrate (articoli 3 e seguenti), che saranno eliminati dal contratto senza, tuttavia, interrompere il rapporto professionale: ad esempio, non saranno ammessi obblighi di anticipazione delle spese, divieti di pretendere acconti, prestazioni gratuite, clausole salvo buon fine, prestazioni retribuite a scalare, obblighi di utilizzo a pagamento dei software dei committenti. Tali pattuizioni saranno considerate nulle, ossia senza effetti nei confronti del professionista.
Quando scatta la prescrizione
La legge interviene, inoltre, sul regime di prescrizione, dapprima stabilendo che il diritto del professionista al pagamento del compenso si prescrive a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente (articolo 5, comma 2). Viene, poi, uniformato il regime della responsabilità professionale (articolo 8), stabilendo che l’azione per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal professionista si prescrive a decorrere dal giorno del compimento della prestazione: il termine rimane decennale, ma si innova la data di decorrenza, in quanto in precedenza si riteneva che la prescrizione decorresse dal momento in cui il cliente, se prestatore «non qualificato» (cioè non esperto della materia), si fosse avveduto dell’errore professionale (Cassazione, sentenza 8703/2016).
Foro competente
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio di appartenenza (articolo 9) potranno rivolgersi al Tribunale civile, che utilizzerà i nuovi tariffari quali parametri di riferimento (articoli 3 e 4). Si istituisce, infine, un Osservatorio nazionale sull’equo compenso (articolo 10), con compiti di segnalazione delle condotte ed interpretazioni lesive dell’equità e proporzionalità dei compensi professionali.
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