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Arginare i rischi di infiltrazione mafiosa e garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, specie di quelle che stanno eseguendo lavori connessi con il perseguimento degli obiettivi del Pnrr, sarà possibile solo sbarrando il passo agli operatori economici compromessi con la criminalità e individuando percorsi alternativi all’emissione delle interdittive antimafia nei casi di agevolazione occasionale.
I prefetti sono chiamati a fornire alle stazioni appaltanti notizie in ordine alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto che derivano da provvedimenti provvisori o definitivi del tribunale sezione misure di prevenzione o da sentenza definitiva, o anche solo confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata. E lo fanno con la “comunicazione antimafia”, una mera attestazione dei presupposti per l’automatica esclusione dell’impresa dalla gara.
Ma il loro compito più delicato riguarda l’emissione della interdittiva antimafia, un provvedimento prefettizio discrezionale che valuta la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, desumendoli da provvedimenti giudiziari, o da specifici accertamenti che possono coinvolgere la compagine dei soci, le reti parentali, i dipendenti e gli stabili rapporti con i fornitori.
Un’interdittiva antimafia “positiva”, che segnali un rischio di infiltrazione, costituisce la “morte bianca” dell’azienda perché la emargina dal circuito degli appalti e delle forniture pubbliche. Ma può comportare anche il blocco dei lavori che l’azienda aveva iniziato.
Con il decreto legge 152 del 6 novembre 2021, oltre ad introdurre il contraddittorio nel procedimento di rilascio delle informative antimafia per consentire agli imprenditori di fornire subito gli elementi utili a smentire i rischi di infiltrazione, si è previsto che, quando ricorrono situazioni di agevolazione occasionale, il prefetto prescriva all’impresa per un periodo da sei a dodici mesi di adottare misure organizzative atte a rimuovere le cause di quella agevolazione, di effettuare delle comunicazioni sugli atti che compie e di utilizzare un conto corrente dedicato per pagamenti e finanziamenti di un certo valore.
Si tratta di una misura amministrativa di prevenzione collaborativa che evita l’emissione dell’interdittiva antimafia e che quindi non comporta per l’impresa esclusioni, divieti o decadenze.
Si aggiunge alla misura di prevenzione di carattere giurisdizionale del controllo giudiziario prevista dall’articolo 34bis del codice antimafia, per gli imprenditori già colpiti da interdittiva prefettizia, che, dopo averla impugnata dinanzi al giudice amministrativo, possono chiedere al Tribunale di sottoporli a prescrizioni e verifiche e all’osservanza di un percorso di bonifica aziendale, affiancando loro un amministratore giudiziario.
Se il Tribunale accoglie la richiesta gli effetti dell’interdittiva vengono sospesi e l’impresa può continuare a operare.
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