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Il 2022 è un anno significativo per quanto riguarda la disciplina di tutela dei beni culturali, grazie all’entrata in vigore nel nostro ordinamento della Convenzione di Nicosia del 2017, con il conseguente inasprimento delle pene per chi commette reati contro il patrimonio culturale e l’estensione delle operazioni di copertura anche per le indagini nel campo dei reati culturali. Ma andiamo con ordine.
Nel 2017, la Convenzione del Consiglio d’Europa stipulata a Nicosia, inseriva il contrasto e la prevenzione dei reati contro i beni culturali all’interno della più ampia azione europea contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Tale convenzione è stata ratificata dall’Italia con l’approvazione della legge 22/2022, che ha introdotto nel Codice penale uno specifico titolo sulle disposizioni a tutela del patrimonio culturale, in precedenza contenute nel Codice dei beni culturali.
Con l’inasprimento delle pene e l’aggiunta di aggravanti per questo tipo di reati, la legge 22/2022 ha poi inserito le forze di polizia del Tpc tra i soggetti che possono avvalersi di operazioni sotto copertura. Vale a dire tutte quelle operazioni, anche illecite, che permettono di infiltrarsi nel tessuto criminale e svelare un reato in linea con quanto già presente nel contrasto alla criminalità organizzata.
Più di recente, il Piano d’azione dell’Ue contro il traffico di beni culturali, presentato dalla Commissione Europea il 13 dicembre 2022, ha ripreso la volontà di dare una risposta mirata al traffico illecito di questi beni, un traffico «complesso e intrinsecamente transnazionale», data la sua natura spesso opaca – difficile è identificare immediatamente origine, provenienza e autenticità di un’opera – e multiforme – la crescita dei canali di vendita online e i nuovi strumenti come gli Nft hanno spinto anche il mercato illecito –. Da una parte ha quindi chiamato in causa gli stessi operatori del settore, come collezionisti e istituti, invitandoli ad adottare misure volontarie di tutela, dall’altra ha ribadito la normativa già attiva in Ue sui servizi digitali, che permette di contrastare il traffico illecito online.
«Una componente fondamentale nella lotta al traffico illecito di beni culturali – si legge nel Piano – è l’individuazione dei flussi finanziari illeciti. Occorre inoltre prestare particolare attenzione all’ampia diffusione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo con beni culturali acquisiti legalmente». La possibilità che ha un’opera – fisica o sottoforma di Nft –, di centuplicare il proprio valore tramite la vendita all’asta – reale o virtuale –, rende infatti questo settore particolarmente adatto a movimenti finanziari importanti. E non a caso si tratta di un mercato segnalato come a rischio elevato di riciclaggio da parte dell’Unità d’informazione finanziaria (Uif), nel suo ultimo rapporto annuale. Tra gli altri, si cita il caso di una società il cui aumento di capitale veniva ricondotto proprio all’acquisto di un’opera d’arte di ingente valore.
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