Quale futuro per le assemblee di società quotate?
Il prossimo 31 luglio terminerà il regime speciale che, a decorrere dall'inizio della pandemia, ha consentito alle società italiane di tenere le proprie assemblee secondo alcune regole eccezionali
di Mario Notari
3' di lettura
Il prossimo 31 luglio terminerà il regime speciale che, a decorrere dall'inizio della pandemia, ha consentito alle società italiane di tenere le proprie assemblee secondo alcune regole eccezionali. In particolare: (a) per tutte le società, è stato consentito di prevedere l'intervento in assemblea solo mediante mezzi di telecomunicazione; (b) per le società con azioni quotate, è stato altresì consentito di imporre a tutti gli azionisti, invece di intervenire personalmente, di rilasciare delega a un unico rappresentante, designato (e pagato) dalla società, chiamato appunto “rappresentante designato”, già previsto da un'apposita norma del TUF.
Sul primo aspetto sono già state svolte negli ultimi mesi molte riflessioni. Esse hanno condotto a sostenere che gli statuti possono legittimamente (anche dopo la fine del regime speciale) prevedere che l'avviso di convocazione non preveda alcun luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì solo l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (così la Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200 in data 23 novembre 2021). E non mancano casi di società quotate che hanno già modificato il proprio statuto in questo senso (così ad esempio Illimity Bank, a decorrere dal 21 febbraio 2022).
Sul secondo aspetto, valevole appunto solo per le società quotate, ci sono a mio avviso ampie opportunità per tutte le future assemblee delle società con azioni negoziate nei mercati regolamentati.
Il rappresentante designato, prima della pandemia, era un istituto di scarso successo. Non solo le società potevano escluderne l'attivazione, con apposita norma statutaria (c.d. optout). Ma anche le società che in concreto lo mettevano a disposizione dei soci ne vedevano un utilizzo a dir poco irrisorio (secondo i dati di una ricerca empirica da me coordinata nell'Università Bocconi, riferita ai primi 15 di anni di applicazione).
Eppure, l'interesse a renderlo un istituto di largo utilizzo sussiste da entrambe le parti: le società, per un verso, possono contare su una partecipazione assembleare ampia, ordinata e non onerosa, anche in termini organizzativi; gli investitori professionali e i piccoli azionisti, per altro verso, avrebbero a disposizione uno strumento gratuito ed efficiente per esercitare il loro principale diritto di voice.
Anche l'ordinamento giuridico, pertanto, dovrebbe assecondare una maggiore diffusione di questo istituto e si tratta dunque di capire con in che modo esso possa essere incentivato, anche dopo il termine del regime speciale. Pur nella complessità del tema, si può cominciare ad avanzare una duplice proposta in questa direzione. In primo luogo, si potrebbero limitare i vincoli a cui la legge assoggetta il rilascio di deleghe al rappresentante designato, ad esempio consentendo anche il rilascio di deleghe “ordinarie”, come avveniva in questo periodo emergenziale. In secondo luogo, si potrebbe valutare se non valga la pena eliminare la possibilità di optout da parte degli statuti delle società (o almeno di quelle di grande capitalizzazione).
D'altro canto, un simile intervento legislativo potrebbe essere controbilanciato da una limitazione del diritto di svolgere interventi orali durante lo svolgimento dell'assemblea, nei confronti dei soci che non superino una soglia di rilevanza minima (ad es. lo 0,1% del capitale), soprattutto se la società venisse obbligata a rispondere prima dell'assemblea a tutte le domande poste dagli azionisti, anche inferiori a tale soglia.
In fin dei conti, al giorno d'oggi, il significato stesso della “partecipazione” dei soci alle assemblee deve essere adattato alle modalità di comunicazione a disposizione delle società e di tutti i loro azionisti, nonché alle modalità di engagement attualmente in uso tra le società e gli investitori istituzionali. Cosicché non sembra che possa dirsi violato alcun fondamentale diritto dei soci laddove si costringessero quei pochissimi che intendono presentare domande al momento dell'assemblea a farlo in via preventiva, anche mediante mezzi di telecomunicazione: col vantaggio, oltretutto, di rendere edotti tutti gli azionisti, prima dell'assemblea, delle risposte fornite dalla società e pubblicate sul proprio sito internet.
Mario Notari (Ordinario di diritto com-merciale Università Bocconi di Milano – No-taio ZNR notai)
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