Quando la sanzione è atto di forza e non di diritto
Nulla hanno da vedere con il diritto l'interdizione a un direttore d'orchestra o l'espulsione di atleti
di Natalino Irti
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Chi rimpiange le parole, rimpiange le cose. Si vuol dire che il fastidio o la nervosa impazienza, provati dinanzi a nuovi usi di una vecchia parola, spesso esprimono il rimpianto di altri significati o di diversi impieghi. La parola, tratta a nuovi e inattesi scopi, lascia scoperta e nuda l’originaria realtà, che quasi va in cerca di un altro nome.
Accade a un dipresso così per la parola “sanzione”, che oggi eccita gli animi e guida scelte di azione pubblica e privata. Si apprendeva, nelle vecchie scuole di diritto (e apprese, o poteva apprendere, la generazione a cui appartiene l’autore di queste prose domenicali), che tutte le norme giuridiche si compongono di un precetto e di una sanzione. Che il primo consiste nel comando o divieto di tenere una certa condotta; e il secondo, nella risposta afflittiva alla violazione del precetto.
Nozioni semplici, forse troppo nette e rigorose per individui ebbri di odiosi fantasmi o di fremiti punitivi. E – si aggiungeva come requisiti essenziali – che le norme sanzionatorie devono preesistere al fatto illecito ed esigono la pronuncia del giudice. La sanzione presuppone la inosservanza di una norma e la decisione di un terzo, che stia al di là o la di sopra delle parti. La triade è insopprimibile dall’idea stessa di giudizio.
Questo, per la storia del diritto occidentale, è, o era, il carattere più nobile e alto. La figura del terzo; la necessità che la sanzione sia irrogata in un giudizio; che la parte reputata colpevole possa difendersi ed esporre le proprie ragioni; e, dunque, che la sanzione, come perdita di beni economici e male inflitto all’autore del fatto illecito, non appaia arbitraria, capricciosa, occasionale. Nulla hanno da vedere con la solenne ed austera decisione giudiziaria la interdizione a un direttore d’orchestra, o l’espulsione di atleti, o il divieto di corsi letterarî, ecc..
La sanzione acquistava, nella dialettica delle parti e nella pronuncia del terzo, una sorta di altezza morale, come parola affermata dal diritto tra le contese degli uomini. Ma se quelle caratteristiche e procedure non sono osservate, e non c’è norma anteriore, né accertata colpevolezza del destinatario, né decisione di terzo imparziale; allora siamo dinanzi ad atti di forza, che non meritano la parola “sanzione”, o la utilizzano per schermo argomentativo e retorico.
Atti di forza, gesti d’impeto o di genuino sdegno, per i quali la coscienza avveduta non mostra alcuno stupore, e sa bene iscriverli nelle pagine della storia umana. Desta dolore l’uso volgare di parole, che evocano una tradizione giuridica, di leggi e dottrine e concetti, ed ora si vedono piegate a diversi significati, sciolte dalle loro origini e manipolate dalla violenza semantica del potere. Certo, si danno ben uomini politici, o servili studiosi, incapaci di cogliere gli ardui problemi del linguaggio giuridico, dove le parole designano concetti, e questi, a lor volta, rivelano e fissano il contenuto di norme. A costoro può sembrar futile il tormento intorno alle parole, e il sostituire l’una con l’altra, giacché ignorano la funzione costitutiva del linguaggio. Che è altresì funzione educatrice, come si attende proprio nei regimi occidentali di democrazia e libertà, proposti a modelli di chiarezza dialogica e di onestà pubblica. Il linguaggio è elemento decisivo di ogni regime politico, poiché getta un ponte fra gli uomini, fra governanti e governati, e o li educa e forma cittadini, o li riduce a massa ignara e plaudente. Quando la parola è strappata dalla cosa originaria (e, nel nostro caso, sanzione da requisiti e caratteri di un autentico giudizio), allora se ne fa un uso obliquo e ingannatorio. E le sanzioni, in luogo di conservare il prestigio di atti compiuti nel diritto (di quel diritto applicabile ai destinatarî), scadono a gesti brutali di irosa impotenza.
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