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Quel richiamo di Banca d’Italia sulle frodi in banca

In caso di disconoscimento del pagamento da parte del cliente, la banca ha l’obbligo di rimborsare tempestivamente l’importo dell’operazione non autorizzata, senza pretendere un’immediata denuncia del correntista all’Autorità giudiziaria

di Gianfranco Ursino

(scabrn - Fotolia)

3' di lettura

A buon intenditore poche parole. In settimana Banca d’Italia ha pubblicato una nota lunga poco più di una pagina, rivolta agli intermediari finanziari, in cui fornisce alcune precisazioni su come devono essere gestite le truffe nell’ambito dei servizi di pagamento, con processi in linea con le disposizioni delle norme e con quello che si attende l’Autorità di vigilanza.

La comunicazione nasce dalla considerazione che c’è un quadro normativo articolato e complesso ed è stata diffusa con la chiara intenzione di sensibilizzare il sistema bancario ponendo in luce alcuni passaggi chiave su come vanno gestite le frodi informatiche, in particolare quelle volte a catturare le credenziali di accesso ai servizi bancari per effettuare operazioni di pagamento non autorizzate. Un fenomeno che sta imperversando ed è ormai una delle principali cause di diatriba tra banche e clienti.

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La nota esplicativa di via Nazionale ha per oggetto gli obblighi di comunicazione, da parte degli intermediari a Banca d’Italia, della sospensione del rimborso ai clienti per i pagamenti non autorizzati. Viene chiarito che devono essere segnalate solo le operazioni in cui ci sia il sospetto che dietro l’attività fraudolenta ci sia il cliente e non soggetti terzi. Una precisazione operativa che mira ad arginare il flusso di segnalazioni. In allegato è stato anche fornito un template da utilizzare per le segnalazioni con uno standard ben preciso, per consentire all’Authority di gestire in modo ordinato le comunicazioni e trarre indicazioni di sistema sull’evoluzione dei tentativi di frode.

Ma la comunicazione di Banca d’Italia, pur fornendo indicazioni operative, è stata emanata dal Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria. E a leggere il testo, non solo l’oggetto della missiva, si comprende subito il motivo. Già nelle prime righe c’è un richiamo di attenzione su quanto previsto dalle norme di riferimento: in caso di disconoscimento del pagamento da parte del cliente, la banca ha l’obbligo di rimborsare tempestivamente l’importo dell’operazione non autorizzata, senza pretendere un’immediata denuncia del correntista all’Autorità giudiziaria. Il riaccredito delle somme deve avvenire entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui è pervenuta la comunicazione di disconoscimento.

Rimane ferma la possibilità da parte della banca di dimostrare, anche successivamente, il dolo o la colpa grave dell’utente e in tal caso ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato. La banca può non rimborsare immediatamente, solo qualora abbia il motivato sospetto che l’operazione non autorizzata derivi da un’attività fraudolenta del cliente. E solo a quel punto, come ricordato prima, deve scattare la segnalazione a Banca d’Italia.

Il richiamo di Banca d’Italia trova riscontro nei numerosi pronunciamenti (553 nel 2023) dell’Arbitro bancario finanziario che hanno per oggetto un contenzioso tra banca e cliente che derivi dal disconoscimento di bonifici e operazioni non autorizzate con carte di pagamento. Pronunciamenti che spesso accolgono le ragioni degli utenti ricorrenti, che devono arrivare davanti all’Abf per ottenere il rimborso. E se proviamo a scorrere l’elenco degli intermediari che nel 2023 non hanno ottemperato alle decisioni dell’Abf, su questo fronte troviamo in prima fila Bnl e a seguire N26, Poste Italiane, Hype, Popolare di Sondrio, Banca Patrimoni Sella, CaRiAsti, Credit Agricole Italia, Bcc Felsinea e Bcc Basilicata. Altro che rimborsare immediatamente e poi provare il dolo o la colpa grave del cliente. A quest’ultimo, in questi casi, non rimane che rivolgersi alla giustizia ordinaria.

Riproduzione riservata ©
  • Gianfranco UrsinoResponsabile Plus24

    Luogo: Milano

    Argomenti: Fondi comuni, Etf, Assicurazioni, Conti correnti, Conti deposito, Mutui, Polizze fideiussorie, Anatocismo, Usura, Risparmio postale, Libretti Coop, Banche, Borsa, Consob, Banca d’Italia, Abf, Acf, Oam, Ocf, Consulenza finanziaria, Fondi pensione, Casse di previdenza, Fintech

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