Querela, nuovo regime solo dal 31 dicembre 2022
L’entrata in vigore del decreto 150, in origine prevista per il 1° novembre, è slittata al 31 dicembre in seguito all’approvazione del decreto legge 162/2022
di Guido Camera
3' di lettura
Dopo sei mesi dall’ampliamento dei reati procedibili a querela, disposto dal decreto legislativo di riforma della giustizia penale (150/2022), è possibile fare un bilancio delle pronunce giurisprudenziali che hanno sciolto alcuni rilevanti nodi applicativi.
Il primo ambito da affrontare riguarda i profili intertemporali delle modifiche. In proposito, va ricordato che l’entrata in vigore del decreto 150, in origine prevista per il 1° novembre, è slittata al 31 dicembre in seguito all’approvazione del decreto legge 162/2022. Si è posto dunque un problema di immediata efficacia, in questi due mesi, delle norme di favore.
Il Tribunale di Siena, con ordinanza dell’11 novembre 2022, ha sollevato questione di costituzionalità della norma che ha rinviato l’entrata in vigore delle disposizioni sulla procedibilità. Alla base dell’incidente di costituzionalità vi era il presupposto che sarebbero state insufficienti le giustificazioni di natura meramente organizzativa che hanno precluso l’efficacia immediata di norme più miti già approvate. Con la sentenza 151/2023 la Consulta ha però respinto la questione, stabilendo che il legislatore può modulare l’entrata in vigore di un complesso atto normativo, per un periodo di tempo ragionevole, anche per consentire «l’assorbimento nel circuito sociale e giuridico del mutato regime di procedibilità». Con le sentenze 2100/2022 e 8938/2023 la Cassazione aveva invece ritenuto possibile applicare le disposizioni di favore prima del 31 dicembre.
Il cambio della procedibilità di un reato non determina un fenomeno di depenalizzazione, ma di successione di norme più favorevoli. Si tratta di principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite (40150/2018). Ne consegue che non possono essere revocate le sentenze passate in giudicato (1628/2019), neanche attraverso l’istituto della revisione (14987/2020).
Introduzione atti sopravvenuti onere del Pm
Va fatta particolare attenzione ai casi in cui la remissione di querela interviene dopo il giudizio di appello e prima di quello di Cassazione, visto che l’inammissibilità del ricorso può impedire il proscioglimento dell’imputato. La Corte Suprema non ha un onere di controllo che si estende autonomamente alla remissione di querela, che è una questione di fatto soggetta alle regole sull’autosufficienza del ricorso e determina l’estinzione del reato solo se specificamente eccepita. Il difensore del ricorrente, oltre a depositare tempestivamente l’impugnazione, deve perciò specificamente evidenziare e documentare la mancanza della condizione di procedibilità nell’atto principale o nei motivi nuovi.
Tuttavia, è stato spiegato che anche la pubblica accusa ha l’onere di introdurre atti sopravvenuti come la remissione di querela, perché incidono sulla possibilità di esercitare l’azione penale (22658/2023).
Per evitare vuoti di tutela, derivanti da applicazioni eccessivamente formalistiche delle nuove disposizioni, la Cassazione ha sancito che l’atto di costituzione di parte civile, formalizzato in vigenza della procedibilità d’ufficio, equivale alla querela, sostanziandosi in istanza di punizione dell’imputato (16570/2023).
Furto energia ancora procedibile d’ufficio
L’ampliamento dei casi di furto procedibili a querela è stato oggetto di alcune interessanti sentenze. È stato chiarito che il delitto di furto di energia elettrica è ancora procedibile d’ufficio, visto che la condotta investe un bene destinato a servizio pubblico (9452/2023). Inoltre è stato stabilito che, per i furti nei supermercati, è legittimato a proporre querela il responsabile della sicurezza, anche se non ha i poteri di rappresentanza del proprietario, perché è comunque titolare di una detenzione qualificata del bene in custodia (25562/2023).
In materia di violazione di domicilio con violenza sulle cose, è stato escluso l’esercizio postumo del diritto di querela da parte degli eredi, nel caso in cui la persona offesa sia poi deceduta, per cause diverse dal fatto per cui si procede, e non abbia manifestato in vita, in alcun modo, la volontà che si procedesse nei confronti dell’imputato (8120/2023).
- Argomenti
- querela
- Cassazione
- Siena
loading...