Rc auto, con il «contratto base» più facile trovare la polizza meno costosa
Pubblicato il contratto base che sarà presente sui siti delle compagnie tramite un modello elettronico standard
di Maurizio Hazan
3' di lettura
Si sblocca uno strumento previsto dal 2012 per aiutare gli assicurati a trovare la polizza Rc auto più conveniente. Il ministero dello Sviluppo economico ha fissato (Dm 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno) il «contratto base», che consente di omogeneizzare i confronti e attivare il nuovo preventivatore dell’Ivass (previsto dall’articolo 136 del Codice delle assicurazioni), più completo e significativo dell’attuale. L’istituto fa sapere che «sta lavorando alle disposizioni attuative che saranno emanate a breve. L’avvio del nuovo preventivatore è previsto per gennaio 2021 e sarà necessario un periodo di sperimentazione». Il fatto che manchi ancora il Dm sul modello elettronico standardizzato che costituisce il contratto non dovrebbe essere quindi un ostacolo: il suo arrivo è previsto in tempo.
Il modello, con cui sarà presentata l’offerta del contratto base vincolante per 60 giorni, sarà anche sui siti delle singole imprese. Coinvolti anche gli intermediari, tenuti a utilizzare quel modello per fornire a - prima della sottoscrizione della polizza - informazioni sui premi dei contratti base offerti da tutte le imprese di assicurazione per conto delle quali operano.
Il Dm 54 dà al contratto base anche la funzione di stabilire il perimetro minimo della copertura obbligatoria, indicando clausole edcontenuti che, in ogni caso, devono esserci in una polizza Rc auto. Il Dm prova a chiarire in termini definitivi quali siano le (sole) esclusioni o limitazioni di copertura (come la guida in stato di ebbrezza) ammissibili in un ramo di protezione sociale come la Rc auto.
Il Dm ha una parte con le finalità e modalità di presentazione del contratto base e una con le vere e proprie condizioni di contratto e un allegato che è quasi un fac simile di polizza. L’allegato non si limita ad indicare i contenuti minimi inderogabili della copertura: consente di allargare la comparazione a soluzioni di garanzia più articolate e composite, regolando alcune clausole che possono essere scelte per limitare od ampliare la copertura o incidere sul premio (guida esclusiva o esperta, limitazione o esclusione delle rivalse, aumento del massimale minimo di legge, installazione di scatola nera o alcolock, ispezione preventiva sul mezzo).
Tutto ciò induce qualche dubbio sulla sua idoneità a soddisfare davvero le esigenze di stimolo della concorrenza che hanno portato alla sua introduzione: le clausole “accessorie” sono tanto dettagliate che il gioco concorrenziale rischia di appiattirsi, rimanendo vivo solo sui prezzi.
Ma qualcosa resta fuori dal contratto base, come alcune clausole sulle modalità di liquidazione del sinistro e l’eventuale risarcimento in forma specifica. Sono estranee anche le le formule opzionali come Kasko, furto incendio e infortunio del conducente. È possibile che lo sforzo creativo delle compagnie vada verso soluzioni pacchettizzate e magari abbinate a servizi non assicurativi tecnologicamente evoluti (protezione veicolo e assistenza conducente).
Il Dm arriva ad innovare la Rc auto sotto il profilo sostanziale: in più di un caso, le clausole riflettono una disciplina del tutto diversa da prassi e della giurisprudenza, che forse avrebbe richiesto una più accurata ponderazione normativa di fonte primaria (si pensi, ad esempio, alla rivalsa e al rischio statico).
Anche su dichiarazioni inesatte o reticenti e aggravamento del rischio c’è qualche dubbio per il regime di inopponibilità verso il terzo danneggiato. E si limita l’applicazione ai soli «consumatori», intesi in senso stretto, lasciando intendere che sia escluso ogni professionista che usi il veicolo anche nel tempo libero.
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