Reddito di cittadinanza: dai nuovi importi all’Isee, ecco la bozza di riforma
Arriva «Mia», la «Misura di inclusione attiva»: per chi può lavorare si studia un sussidio di 375 euro per 12 mesi.
di Cl.T.
I punti chiave
4' di lettura
Lo strumento chiamato a sostituire il reddito di cittadinanza si chiama «Mia», «Misura di inclusione attiva». Per i circa 400mila beneficiari dell’attuale reddito che possono lavorare arriva una stretta: si studia un sostegno di 375 euro della durata di 12 mesi (probabilmente legato alla formazione in vista dell’inserimento al lavoro). Per coloro che non possono lavorare il sostegno sarà di 500 euro (per un single) per 18 mesi (oggi si può arrivare a un massimo di 780 euro mensili). Sono queste alcune novità che trapelano in vista del prossimo decreto Lavoro, che dovrà rivedere, tra le altre cose, anche il reddito di cittadinanza, dopo la prima stretta operata in legge di Bilancio. Ma procediamo con ordine.
La stretta prevista in manovra
Come si ricorderà, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il numero di mensilità erogabili ai percettori del sussidio cosiddetti “occupabili” scendono a sette (questa disposizione non si applica ai nuclei al cui interno vi sono disabili, minorenni, o persone con almeno sessant'anni d’età). Ed è a questa platea che si guarda soprattutto con le nuove norme allo studio dell’esecutivo.
Come cambia il reddito per gli “occupabili”
Come riporta l’anticipazione del Corriere della Sera per i circa 400mila percettori occupabili, da quando termineranno i sette mesi di fruizione del reddito, l’assegno Mia passerà a 375 euro e potrà durare 12 mesi (oggi 18). Si dovrebbe intervenire anche con un decalage per evitare il mantenimento del sussidio all’infinito: dopo 12 mesi, dovrebbero essere accordati altri sei mesi. Una eventuale nuova domanda potrà essere presentate solo dopo uno stop di un anno e mezzo. Tutto questo per spingere i percettori che possono lavorare a trovare un impiego. Fonti del governo parlano di primissime bozze in vista anche del varo del provvedimento che dovrebbe arrivare tra un paio di settimane.
Sussidio confermato per chi non può lavorare
Per coloro che invece non possono lavorare, sempre secondo l’anticipazione del Corriere della Sera, la Mia prevede un sussidio di 500 euro (non è ancora chiara la sorte del contributo affitto, che oggi con la legge di Bilancio va direttamente al locatore dell’immobile). La durata è di 18 mesi. Poi si dovrebbe scendere a 12. Per chiedere di nuovo la prestazione occorre uno stop di un mese.
Cittadini italiani o dell’Ue
Per ottenere il sussidio si dovrà essere cittadini italiani o dell’Ue (o familiari) con diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della presentazione della domanda, bisognerà essere stati residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (a fronte dei 10 richiesti per il Rdc).
Isee non superiore a 7.200 euro
Il valore dell’Isee, in corso di validità, non deve essere superiore a 7.200 euro. Il valore del reddito familiare deve essere inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette. Il beneficio economico Mia - si legge - «è esente dal pagamento dell’Irpef,e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri. Non può essere inferiore a 480 euro annui. A decorrere dal 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’Isee, del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita».
Lavoro compatibile fino a 3mila euro
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Mia, si legge nella bozza di riforma, «il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui».
Obbligo formazione-lavoro da 16 anni
Da 16 anni si è tenuti all’obbligo di partecipazione attiva, formazione e lavoro nel nuovo sussidio contro la povertà se non impegnati in un percorso di studi. Nella Mia sono tenuti a questo obbligo «tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni ovvero minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici». Sono esclusi dall’obbligo i beneficiari della Mia over 60, nonché i componenti con disabilità. Possono essere esonerati dall’obbligo i componenti con carichi di cura (figli minori di tre anni di età o disabili in condizioni di gravità).
La richiesta e i controlli
La Mia dovrà essere richiesta all’Inps con modalità telematiche. Una volta effettuati i controlli sui requisiti l’Istituto chiederà l’iscrizione presso il sistema informativo della Mia, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio decorre dalla sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale, fermo restando che l’erogazione del beneficio è condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni, ovvero minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici.
Sgravi per due anni per assunzioni stabili
Sempre nella bozza di riforma del Rdc, si legge che i datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari della Misura di inclusione sociale che sostituirà il Reddito ci cittadinanza con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato potranno avere l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi. Il limite massimo dello sgravio è di 8mila euro l’anno e sono esclusi i contributi Inail. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario della MIA effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito. Per i contratti a termine o stagionali è riconosciuto l’esonero del 50% dei contributi previdenziali per la durata massima di un anno con il limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questo incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo della Mia. Un incentivo è riconosciuto anche alle agenzie per il lavoro per ogni soggetto assunto «a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico». Il beneficio vale il 10% di quanto riconosciuto al datore di lavoro (decurtato dal suo).
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