Reddito di cittadinanza, gratuito patrocinio revocato solo se l’importo è rilevante
Chi non comunica la percezione del reddito di cittadinanza non perde in automatico il beneficio, se la variazione delle sue entrate non può essere considerata rilevante. Nello specifico era stata di 500 euro l’anno
di Patrizia Maciocchi
2' di lettura
Chi non comunica la percezione del reddito di cittadinanza non perde in automatico il diritto al patrocinio a spese dello Stato, se la variazione delle sue entrate non può essere considerata rilevante. La Cassazione accoglie il ricorso contro la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Il provvedimento, avallato anche dal Tribunale, era scattato perchè la Guardia di finanza aveva accertato maggiori entrate, relative a due anni.
Per il giudice di merito la revoca era legittima visto che il testo unico sulle spese di giustizia, che regola il gratuito patrocinio, prevede l’obbligo di comunicare le maggiori entrate, anche se non comportano il superamento del tetto per godere della difesa tecnica in giudizio, pagata dallo Stato. Un dovere ribadito anche dalle Sezioni unite, secondo le quali il gratuito patrocinio si perde per la mancata notizia di maggiori entrate, «anche se la variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento, dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni».
Quando la mancata comunicazione pesa sulla revoca
A questo punto la Suprema corte sottolinea l’esigenza di stabilire se la l’omessa comunicazione di una variazione del reddito va comunicata sempre e comunque o solo se rilevante. Per la Suprema corte va comunicato, in base alla ratio della norma, solo il cambiamento significativo. L’ultimo passo è dunque stabilire quando la nuova entrata si può definire significativa. Nello specifico per il ricorrente era stata di 500 euro l’anno. Per i giudici di legittimità difficile considerarla motivo di revoca solo perchè non resa nota, facendo venire meno dunque il comportamento leale nei confronti dello Stato.
Per la Suprema corte non basta. Ai fini della rilevanza del maggior reddito il giudice deve tenere presente: «l’entità dell’aumento, la prossimità dell’importo modificato alla soglia limite per l’accesso al gratuito patrocinio e il numero delle annualità nelle quali si è verificata la variazione». Nel caso specifico l’ordinanza di revoca va annullata perché il giudice non ha fatto le dovute valutazioni. La sentenza della Cassazione arriva, oltre un anno dopo la risposta ad interpello, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme del reddito vanno incluse nel limite per accedere alla difesa a carico dello Stato.
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