ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùDecreto Lavoro

Reddito dirigenti pubblici, anche il gettone di presenza va calcolato nel tetto di 240mila euro

Nell'esercitare i suoi diritti di azionista il ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà adottare strategie dirette a contenere i costi di gestione

La sede del ministero dell’Economia e delle Fionanze (foto Agf)

1' di lettura

Il decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei ministri il primo maggio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 (il provvedimento è in vigore dal 5) mette mano alle politiche di remunerazione dei vertici delle quotate di Stato. In base a una norma contenuta nel provvedimento i gettoni di presenza, per la partecipazione alle attività di società che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, concorrono al calcolo del reddito che - in base alla legge - per i dirigenti pubblici non deve superare il tetto fissato a 240mila euro. In un intreccio di rimandi legislativi, il provvedimento aggiunge che vanno considerati anche «i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell’elenco Istat» che definisce i confini delle amministrazioni pubbliche.

Cambia la remunerazione dei manager delle partecipate

L’applicazione della soglia, prevista da norme del passato, vale per tutti coloro che ricevono «a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni».

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Mef azionista dovrà guardare a contenimento costi

Sempre in base all’ultima bozza del provvedimento, nell'esercitare i suoi diritti di azionista il Mef dovrà adottare strategie dirette a «contenere i costi di gestione; privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse; escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato».

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