GUIDA RAPIDA/1

Regime forfettario: la tassa piatta al 15% conquista gli autonomi

L’imposta è sostitutiva di Irpef, Irap e relative addizionali. Non consente di fruire di detrazioni e deduzioni, ma comporta evidenti vantaggi: tra cui l’esonero dalla fatturazione elettronica

di Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste

3' di lettura

Orizzonte forfait. Da quando la legge di Bilancio 2019 ha elevato la soglia di ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettario e ha fatto cadere una serie di vincoli (su collaboratori, beni strumentali e redditi da lavoro dipendente), oltre 411mila partite Iva hanno scelto la via della tassa piatta al 15% : aliquota che scende al 5% per chi avvia un’attività.

Il numero - l’ultimo ufficialmente disponibile - può considerarsi in difetto, perché comunicato in commissione alla Camera circa due mesi fa. Ed è composto da circa 126mila contribuenti che hanno aperto una nuova partita Iva nei primi quattro mesi dell’anno e altri 285mila che sono invece transitati da un altro regime di tassazione Irpef, come l’ordinario o il semplificato.

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Chi non ce l’ha fatta a entrare nel 2019 è ancora in tempo, purché stia attento ai divieti che restano in vigore.

Le condizioni da rispettare
Dal 1° gennaio scorso le regole sono cambiate, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. Si potrà obiettare: la formula del forfait esisteva già da tempo. Ed è vero: l’aliquota flat al 15% era già prevista dalla legge 190/2014. Ma non aveva mai raggiunto la popolarità del vecchio regime dei “minimi”, che beneficiava di un’aliquota del 5% (e non prevedeva la determinazione forfettaria dei costi): prova ne sia il record di aperture di partite Iva (574mila) registrato nell’ultimo anno utile per prenotare il regime dei minimi, scelto non a caso dal 33,8% delle nuove aperture.

È un fatto che la spinta decisiva al forfait l’abbia data proprio l’innalzamento della soglia d’accesso, che è stata unificata a 65mila euro (rispetto alle varie soglie differenziate che erano in vigore fino al 2018, ad esempio 30mila euro per i professionisti).

L’ammontare dei ricavi o compensi ottenuti nell’anno precedente non è però l’unica condizione da rispettare.

Non può accedere al regime forfettario chi svolge l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale(o di chi lo è stato nei due periodi d’imposta precedenti) o di un soggetto a lui riconducibile; chi partecipa a società di persone, associazioni, imprese familiari, oppure controlla (anche indirettamente) Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quelle del forfait; chi si avvale di regimi speciali Iva o regimi di determinazione del reddito; chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Pro e contro della scelta
Il reddito imponibile su cui agisce la flat tax si calcola applicando al totale dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività che varia (dal 40 all’86%) in base al codice Ateco dell’attività. E l’imposta (del 15 0 5%) è sostitutiva di Irpef, Irap e relative addizionali. Certo, questo impedisce di fruire di detrazioni e deduzioni (tranne quelle dei contributi previdenziali obbligatori): dunque, anche quelle dell’Iva pagata sugli acquisti. Ma il passaggio può rivelarsi comunque conveniente; e nel soppesare l’opportunità del regime forfettario, occorre anche considerare l’esonero dalla fatturazione elettronica.

I vantaggi ci sono e sono evidenti. Ed è per questo che il Fisco prepara i controlli per scoprire abusi nell’ingresso e nella permanenza nel forfait. Accessi diretti e analisi di rischio basate sulle informazioni in anagrafe tributaria.

Il tutto in attesa del 2020 , quando debutterà - salvo modifiche - il regime “ibrido” con aliquota al 20% per chi si colloca tra i 65 e 100mila euro.

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