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Registratori di cassa, bonus di 50 euro per consentire la lotteria istantanea

Per l’adeguamento dei server RT e dei registratori e solo se è già stato effettuato il pagamento dell’intervento con strumenti tracciabili

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

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3' di lettura

Bonus di 50 euro per l’adeguamento dei server RT e dei registratori di cassa alla lotteria istantanea dei corrispettivi solo se in possesso della fattura e solo se è già stato effettuato il pagamento dell’intervento con strumenti tracciabili, utilizzandolo in compensazione con il codice tributo «7032».
Sono queste le principali regole da seguire per poter fruire già nella prossima liquidazione Iva del beneficio di cui all’articolo 8 Dl 176/2022 dopo l’emanazione del provvedimento 231943/2023 dell’genzia delle Entrate e della risoluzione 35/2023 con cui è stato istituito il nuovo codice tributo.
L’applicazione del bonus, per l’adeguamento dei registratori di cassa al fine di gestire e stampare sul documento commerciale il codice bidimensionale che dà accesso alla lotteria istantanea, ha dato luogo ad alcuni dubbi applicativi che cercheremo qui di sciogliere.

Ambito oggettivo

Il primo dubbio riguarda la portata oggettiva del beneficio. Il provvedimento, infatti, stabilisce, in conformità con la norma sopra citata, che l’agevolazione può essere utilizzata per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.
Il riferimento agli strumenti porta a due conseguenze. La prima riguarda la possibilità, nel caso in cui l’esercente utilizzi dei server RT collegati a singoli punti cassa, di detrarre anche le spese sostenute per le singole casse.
Questa possibilità dipende dalla struttura fisica e informatica del sistema utilizzato che rispondendo ad una specifica certificazione provvede a memorizzare i dati in prima battuta direttamente sui punti cassa per poi trasmetterli ai server RT. In effetti, una risposta positiva al quesito deriva anche dai chiarimenti forniti dalla stessa agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica 3/E/2022 con cui è stato specificato che i punti cassa, proprio perché memorizzano i dati, possono in caso di malfunzionamento essere utilizzati come registro d’emergenza, costituendo di per sé parte dell’intero sistema utilizzato dall’impresa per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.
Ulteriore problema interpretativo riguarda la possibilità di utilizzare il bonus di 50 euro, oltre che per l’adeguamento del software, anche per l’adeguamento dell’hardware. In particolare, l’esigenza posta dalle imprese è quella di adeguare le stampanti che dovranno fornire al consumatore direttamente sullo scontrino il qr code bidimensionale che dà accesso alla lotteria istantanea.
Si ritiene che anche in questo caso il bonus sia spendibile proprio in quanto la norma e il provvedimento fanno esplicito riferimento all’adeguamento degli «strumenti». Questa espressione ci porta a ritenere che l’agevolazione non riguarda solo l’adeguamento del software, ma anche del relativo hardware.

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La compensazione

Le regole per ottenere il beneficio sono particolarmente stringenti. In primo luogo, la norma e poi il provvedimento ribadiscono che l’utilizzo del bonus è possibile solo in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento.
Questa previsione comporta, come ribadito dalla circolare 1/E/2018, che il contribuente, per poter operare la liquidazione Iva deve essere in possesso della fattura con cui viene certificato il corrispettivo richiesto per la prestazione (in contrasto a tale interpretazione si potrebbe sostenere che il contratto già assolve all’obbligo come sostenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-235/21).
In secondo luogo, la disposizione prevede che già prima della compensazione la spesa sia stata sostenuta con mezzi di pagamento tracciabile. Per mezzi di pagamento tracciabili, come ribadito dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate che richiama un ulteriore provvedimento (numero prot. 73203 del 4 aprile 2018), s’intende, tra l’altro assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifico bancario e postale.
Un ultimo profilo da considerare riguarda l’importo del bonus da compensare. La norma e il provvedimento dispongono che il credito è pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 50 euro per ogni strumento adeguato. Nel calcolo dei 50 euro si ritiene, come già chiarito per altri bonus (circolare 30/E/2020), che non possa essere conteggiata l’Iva nel caso in cui la stessa sia detraibile. Sul punto si attende, considerata la particolare espressione utilizzata dalla disposizione in esame, un chiarimento delle Entrate.

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