Revisione prezzi solo se puntualmente prevista nel contratto
L’adeguamento degli importi della fornitura o del servizio può essere chiesto solo se c’è una clausola che non lascia discrezionalità all’amministrazione
di Francesco Longo
I punti chiave
- La decisione della Cassazione
- Il Consiglio di Stato
2' di lettura
L’impresa contraente con la Pubblica amministrazione ha diritto di ottenere la revisione del prezzo dell’appalto della fornitura o del servizio se, e in quanto, tale possibilità sia stata contrattualmente espressamente prevista, non lasciando all’amministrazione alcun margine di discrezionalità sul decidere o no per l’aggiornamento del prezzo e per la sua entità. Con la pronuncia 7291/2023 pubblicata il 25 luglio, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla delicata questione della revisione prezzi nell’ambito dei contratti con la Pubblica amministrazione.
La decisione della Cassazione
Il caso riguardava una licitazione privata relativa alla fornitura pasti per un’azienda ospedaliera.Il principio ora fissato dal supremo organo della giustizia amministrativa, che ha parzialmente riformato la sentenza 2953/2014 del Tar Lazio, modifica, a sua volta, sia pure parzialmente, l’orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 9965/2017). Quest'ultima, intervenuta per stabilire a quale giudice, ordinario o amministrativo, spetti la questione inerente alla revisione del prezzo contrattuale, ebbe ad affermare che, è materia del giudice ordinario se il contratto rechi una apposita clausola che preveda l’obbligo dell’amministrazione di dar luogo alla revisione, in tal caso sussistendo il diritto dell’impresa a ottenere l’aggiornamento del prezzo.
Il Consiglio di Stato
L’elemento innovativo posto ora sta nella puntualizzazione operata dal Consiglio di Stato quando afferma che il diritto sussiste qualora vi sia una specifica clausola contrattuale che non lasci all’amministrazione alcun margine di apprezzamento discrezionale, ma traduca la condotta dell’amministrazione in un mero adempimento contrattuale, risultando invece insufficiente la mera previsione di una clausola contrattuale in tal senso.L’erogazione dell’aggiornamento del prezzo esprime in tal caso una condotta di corretto contraente e non di corretto amministratore, al di fuori, quindi, da ogni potere autoritativo, la presenza del quale determinerebbe, invece, per le relative questioni, la giurisdizione del giudice amministrativo.
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