Revisori e sindaci per le Srl, la miniguida alla scadenza del 16 dicembre
Scade lunedì 16 dicembre il termine per convocare l’assemblea incaricata di nominare il revisore o l’organo di controllo delle Srl che superano i nuovi parametri. Ecco tutte le indicazioni utili per il nuovo adempimento
di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni
4' di lettura
Scade lunedì 16 dicembre il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea in cui procedere alla nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative - costituite in forma di Srl - che, nel corso degli esercizi 2017 e 2018, hanno superato uno dei nuovi parametri previsti dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile (ricavi o attivo di 4 milioni di euro o 20 dipendenti).
È anche probabile che l’assemblea debba in primo luogo deliberare con le maggioranze qualificate previste dall’articolo 2479-bis, comma 3, del Codice civile e con l’intervento quale segretario del notaio per adeguare lo statuto alle nuove prescrizioni in tema di controllo societario.
L’adeguamento dello statuto
Le modifiche al Codice civile introdotte dal decreto sulla crisi d’impresa (in particolare, dall’articolo 379 del decreto legislativo 14/2019), obbligano molte Srl a modificare il proprio statuto adeguandolo alle nuove disposizioni in tema di nomina del revisore e/o dell’organo di controllo (monocratico o collegiale). La tempistica è regolata dallo stesso legislatore che ha concesso alle Srl nove mesi di tempo a partire dall’entrata in vigore del provvedimento (quindi il termine ultimo scade, come detto, il 16 dicembre).
In linea di massima la necessità di intervenire dipende dal “tenore” dell’eventuale clausola che al momento disciplina la nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se lo statuto in vigore fa espresso riferimento ai limiti indicati dall’articolo 2435-bis del Codice civile, si rende necessaria la modifica. Lo stesso accade se l’attuale formulazione contiene un generico rinvio al medesimo articolo, del tipo: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all’articolo 2435-bis del Codice civile, così come previsto dall’articolo 2477 del Codice civile, nonché nelle ipotesi di cui alla medesima disposizione» o formulazioni simili.
Di contro, nessuna modifica si rende necessaria in presenza di una clausola generica come ad esempio: «Quando obbligatorio per legge, l’Assemblea nomina il revisore o il sindaco unico o il collegio sindacale, affidando all’organo di controllo anche la revisione». Oppure in presenza di un generico riferimento all’articolo 2477 del Codice civile.
Mancata convocazione
Trattandosi di un obbligo che nasce da una disposizione di legge, la mancata convocazione dell’assemblea incaricata di nominare l’organo di controllo o di revisione comporta, in base all’articolo 2631 del Codice civile, in capo a ciascun amministratore, la sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 6.197 euro.
Può anche accadere che l’Assemblea, seppur regolarmente convocata, non raggiunga i quorum previsti dalla legge oppure non riesca a individuare un professionista disposto ad accettare l’incarico.
O ancora, è possibile che, pur avendo individuato il revisore, lo stesso accetti con riserva allo scopo di verificare la situazione organizzativa, amministrativa e contabile della società e, terminata l’analisi, possa ritenere di non riuscire, nel ridotto tempo a disposizione, a effettuare i controlli previsti dalla legge e dalla prassi professionale (rectius principi di revisione) per esprimere un corretto giudizio sul bilancio 2019.
In questi casi nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti degli amministratori che potranno solo procedere a riconvocare l’Assemblea. Se lo statuto lo prevede, nell’avviso di convocazione potrà già essere indicata la data per la seconda “riunione” per la quale non esiste, per legge, un termine ad quem.
Entro 30 giorni dall’assemblea, gli amministratori devono comunicare l’avvenuta nomina dei sindaci al registro delle imprese, mentre nessun termine è previsto in caso di nomina del revisore.
Laddove l’Assemblea non provveda alla nomina, in base al nuovo articolo 2477, comma 5, del Codice civile, provvederà il Tribunale che, in assenza di “prescrizioni” statutarie, dovrà decidere sia sulla tipologia di controllo da adottare (revisore e/o organo di controllo con funzione di revisione), sia sulla persona da nominare il cui compenso, probabilmente, sarà determinato sempre dal giudice facendo riferimento al decreto ministeriale 140/2012.
Quale controllo?
La riforma valorizza i compiti dell’organo di controllo e del revisore, riducendo le soglie dimensionali al cui superamento si rende obbligatoria la nomina nelle Srl (nelle Spa il collegio sindacale e l’attività di revisione sono sempre obbligatori).
Non si tratta di una effettiva scelta tra sindaco (unico o collegio), revisore o società di revisione, come sembrerebbe leggendo la norma, poiché se si opta per l’organo di controllo (monocratico o collegiale), questo dovrà in ogni caso essere incaricato anche della revisione legale dei conti. A tale conclusione si perviene dalla lettura del comma 4 dell’articolo 2477 del Codice civile che prevede, in presenza di un organo di controllo, l’applicazione delle «disposizioni sul collegio sindacale previsto per le società per azioni».
Quindi si applicherà anche l’articolo 2403, comma 2, che dispone che al collegio sindacale compete (usando ahimè una vecchia definizione) anche il «controllo contabile» nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, comma 3, del Codice civile. Peraltro, l’attuale articolo 2409-bis non contiene più il comma 3 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto revisione (decreto legislativo 39/2010) ma si tratta soltanto di un problema di coordinamento in quanto l’attuale comma due coincide con la norma innanzi richiamata.
D’altra parte, se fosse ipotizzabile la nomina del solo organo di controllo, mancherebbe il soggetto che dovrebbe esprimersi sui valori che compongono il bilancio di esercizio; attività questa di fatto preclusa al collegio sindacale, che si limiterà a verificare il rispetto delle norme procedurali e legali per la formazione del bilancio di esercizio oltre a prestare l’assenso in presenza dell’iscrizione di talune attività immateriali.
In sintesi l’Assemblea (che deve essere convocata almeno otto giorni prima) della Srl potrà alternativamente affidare il controllo a un revisore o a un organo di controllo (monocratico o collegiale) con revisione oppure a un organo di controllo e a un revisore.
Per approfondire:
● Srl, i criteri per scegliere se nominare un revisore o un sindaco
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